La Corte di cassazione si è finalmente espressa sulla discussa questione concernente l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso I'INPS degli avvocati non iscritti obbligatoriamente alla Cassa di previdenza forense, alla quale hanno versato esclusivamente un contributo integrativo in quanto iscritti agli albi.
La Suprema corte, con sentenza n. 32167 depositata il 12 dicembre 2018, ha ritenuto di dover dare seguito a quanto già deciso in sede di legittimità con riferimento alla categoria professionale degli ingegneri ed architetti, in ordine ai quali è stata affermata la sussistenza dell'obbligo in discorso.
Questi specifici precedenti sono stati estesi a diverse categorie di professionisti (tra i quali, appunto, gli avvocati) che, al pari degli ingegneri e degli architetti, svolgono attività per cui è necessaria l'iscrizione ad albo o ad elenco e per i quali esiste una cassa che gestisce l'assicurazione obbligatoria di categoria alla quale chi esercita l'attività professionale, pur senza esservi iscritto per varie ragioni, versa obbligatoriamente un contributo integrativo.
Nel caso in esame, la Cassazione ha respinto il ricorso di un avvocato contro la decisione con cui la Corte d’appello aveva affermato la sussistenza, a suo carico, dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata e del pagamento della relativa contribuzione.
Il ricorrente aveva svolto attività libero professionale per la quale, in difetto del carattere dell'abitualità non era obbligatoria l'iscrizione alla Cassa professionale, secondo la regola esistente prima dell'introduzione dell'automaticità dell'iscrizione alla Cassa a seguito dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
Aveva versato, ad ogni modo, il contributo integrativo dovuto all’Ente di previdenza degli avvocati.
Nel respingere le varie doglianza esposte dal legale, la Sezione lavoro della Cassazione ha sottolineato, in primo luogo, come la funzione assunta nel sistema dalla Gestione separata risponda ad una logica di copertura universale, soggettiva e oggettiva, delle attività umane produttive di reddito da lavoro.
Il principio di universalizzazione soggettivo e oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria – si legge nella decisione - si traduce, operativamente, nella regola secondo la quale l’obbligo di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall’esercizio abituale (anche se non esclusivo) ma anche occasionale di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione a un albo o a un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altre diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione. Detto obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall’attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento.
Per questa ragione, non sarebbe corretto adottare, nella ricerca di una soluzione della questione, una logica limitata ad un mero riparto di competenze tra gestione separata e cassa professionale con la pretesa di paralizzare il pieno dispiegarsi del principio di universalizzazione delle tutele, improntato a precisi obblighi derivanti dalla Costituzione, per effetto dell’attribuzione alla cassa professionale del compito di gestire il rapporto assicurativo dei propri associati.
Secondo la Cassazione, in definitiva, l’unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, come chiarita dall’articolo 18, comma 12, del Decreto legge n. 98/2011, non può che essere quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale.
La legge interpretativa richiamata, infatti, deve essere letta considerando il sistema in cui essa è adottata e la funzione ivi assunta dalla Gestione separata INPS.
Alla luce della novità della questione, la Suprema corte ha disposto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
In una recente pronuncia riguardante una vicenda del tutto analoga, si rammenta, la Cassazione (sentenza n. 27950/2018) aveva invece accolto le ragioni di un avvocato che si era opposto all'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS.
In questo caso, tuttavia, era stato ritenuto fondato il motivo di doglianza dallo stesso avanzato con riferimento alla prescrizione dell'obbligo alla contribuzione.
La Cassazione, in particolare, aveva riconosciuto che il termine prescrizionale decorresse a partire dalla scadenza dei termini di pagamento.
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