Autotrasporti: la prova dello straordinario non può fondarsi solo sui dischi cronotachigrafi
Pubblicato il 17 giugno 2014
La Corte di Cassazione, con sentenza n.
10366 del 13 maggio 2014, si è occupata di una richiesta di
differenze retributive per
lavoro straordinario presentata da un
autotrasportatore.
Nel caso di specie, le ore di lavoro straordinario risultavano dalle registrazione sui
dischi cronotachigrafi ma per gli Ermellini è noto che i dischi cronotachigrafi, sia in originale che in fotocopia, nel caso in cui la controparte ne disconosca la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati, non possano da soli fornire piena prova, né dell’effettuazione del lavoro e dell’eventuale straordinario né, tantomeno, della loro effettiva entità.
Occorre, invece, che la presunzione semplice, costituita dalla contestata registrazione o rappresentazione, sia supportata da
ulteriori elementi, anche se di carattere indiziario o presuntivo, offerti dall’interessato o acquisiti dal giudice del lavoro nell’esercizio dei propri poteri istruttori (ex multis: Cass. 20 giugno 2002, n. 9006; Cass. 20 dicembre 2001, n. 16098; Cass. 8 luglio 1994, n. 6437).