Con pronuncia del 5 ottobre 2010 la Corte di giustizia Ue, causa C-173/09, ha affermato che i giudici nazionali, chiamati a decidere dopo rinvio operato ad essi da giudici nazionali di grado superiore, possono valutare diversamente le questioni di diritto provenienti dagli organi superiori se ritengono che queste non siano conformi al diritto dell’Unione.
Osservano i giudici Ue che un giudice nazionale cui spetta applicare, nell’ambito della propria competenza, le norme comunitarie deve garantire la piena efficacia di tali norme, e, quando si prospetta il caso, può disapplicare, di propria iniziativa, le disposizioni contrastanti della legislazione nazionale.
Quindi sostiene la sentenza Ue “il giudice che non decide in ultima istanza dev’essere libero, se esso ritiene che la valutazione in diritto formulata dall’istanza superiore possa condurlo ad emettere un giudizio contrario al diritto dell’Unione, di sottoporre alla Corte le questioni con cui deve confrontarsi”.
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