Entro il 31 gennaio 2023 le imprese, destinatarie di aiuti di Stato ricevuti per mitigare gli effetti dell’emergenza Covid, devono inviare all’Agenzia delle Entrate un’autodichiarazione per attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea Temporary Framework.
Si rammenta che la data riguarda soltanto gli operatori che hanno fruito degli aiuti del regime “ombrello” (articolo 1, comma 13, Dl n. 41/2021).
In data 27 gennaio 2023 il Fisco ha reso nota una nuova Faq in materia di società di partecipazione ai sensi dell’art. 162-bis del TUIR.
Inoltre, il 16 gennaio 2023 l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello per l’autodichiarazione relativa agli aiuti di Stato Covid dando la possibilità di annullare quella precedentemente trasmessa.
E', dunque, possibile annullare una dichiarazione precedentemente trasmessa inoltrandone una nuova – sempre entro il prossimo 31 gennaio - utilizzando il modello aggiornato il 16 gennaio 2023 dal Fisco.
ATTENZIONE: Secondo le istruzioni fornite, nel riquadro “Dichiarante” del frontespizio del modello di autodichiarazione, accanto alla casella “Definizione agevolata” è stata inserita la nuova casella “Annullamento”.
Inoltre, andranno compilati solamente alcuni riquadri, nello specifico:
Una società ha chiesto all’Agenzia se sia tenuta a inviare l’autodichiarazione in parola facendo presente che, nel corso del periodo d’imposta 2020, ha beneficiato degli aiuti di Stato del regime c.d. “ombrello” non qualificandosi come società di partecipazione. Ora, però, sulla base dell’ultimo bilancio approvato, rientra tra tali tipi di società (articolo 162-bis, Tuir). Dunque, è chiamata ad attestare, nel modello da presentare il 31 gennaio 2023, “che non rientra tra i soggetti di cui all'articolo 162-bis suddetto".
La risposta fornita afferma che la società deve inviare l’autodichiarazione attestando quanto richiesto dalla norma; infatti, l’attestazione deve intendersi riferita alla data in cui gli aiuti si considerano concessi, sulla base delle indicazioni fornite nella tabella a pagina 8 delle istruzioni.
Le Entrate aggiungono che, con riferimento alla definizione agevolata (art. 5, DL n. 41/2021), è ammesso l’annullamento dell’autodichiarazione dopo la data del 31 gennaio ma, in ogni caso, entro 60 giorni dal pagamento.
Il ricorso all’annullamento consente ai contribuenti di porre rimedio alle dichiarazioni già trasmesse anche in base alle precisazioni offerte con le Faq da ultimo pubblicate dalle Entrate.
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