Assunzioni di donne svantaggiate a platea ristretta nel decreto Coesione

Pubblicato il 15 maggio 2024

A marzo 2024 la crescita dell’occupazione è stata trainata dagli over 50.

A comunicarlo è l’Istat con la nota del 3 maggio 2024 in cui l’Istituto ha evidenziato che la fascia d’età 50-64 mostra un aumento del tasso di occupazione associato alla diminuzione del tasso di disoccupazione.

Inoltre, il tasso di inattività è in aumento tra gli uomini (+0,1 punti) e in diminuzione tra le donne (-0,1 punti).

Il decreto Coesione ha ampliato con nuovi bonus il panorama degli incentivi contributivi azionabili dal datore di lavoro al fine di tagliare il costo previdenziale per il personale neo assunto (e, in alcuni casi, stabilizzato) dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.

Si tratta degli esoneri contributivi totali denominati Bonus Giovani under 35, Bonus Donne e Bonus ZES.

Il Bonus ZES è riconosciuto ad una ristretta platea di aziende (fino a 10 dipendenti per l’assunzione di lavoratori over 35 disoccupati da almeno 24 mesi) e in un ambito territoriale piuttosto circoscritto (la sede operativa o produttiva deve essere ubicata nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno).

Il Bonus Giovani è diretto ad incentivare l’occupazione giovanile di soggetti under 35 e il Bonus donne è ristretto a determinate categorie di lavoratrici svantaggiate.

Con riferimento a queste ultime, superata definitivamente la deroga dell'Incentivo donne previsto dalla legge di Bilancio 2021 e dalla legge di Bilancio 2023, si è tornati all’Incentivo donne della legge Fornero.

Dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 il decreto Coesione introduce alcune novità. Vediamo quali sono.

Assunzione di donne svantaggiate over 50 nel 2023

La legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 298 e 299, legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha prorogato, per il 2023, il regime derogatorio, già previsto dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi da 16 a 19, legge n. 178 del 30 dicembre 2020) limitatamente al biennio 2021-2022, della disciplina a regime di cui all'articolo 4, commi da 8 a 11, della legge Fornero relativamente alle assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate.

Più specificatamente, per le nuove assunzioni e stabilizzazioni di donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi effettuate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, il datore di lavoro ha potuto chiedere l’azzeramento della contribuzione effettivamente sgravabile dovuta a proprio carico.

Con l'Incentivo donne della legge di Bilancio 2021 e 2023, l’esonero totale contributivo è stato riconosciuto per un periodo massimo di:

La fruizione dell’esonero contributivo totale è stata ammessa fino al limite massimo di 6.000 euro annui, per la misura di cui alla legge di Bilancio 2021, e di 8.000 euro annui, per la misura di cui alla legge di Bilancio 2023, da riparametrare e applicare su base mensile.

Gli esoneri non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, a meno che non esauriscano l’intera contribuzione datoriale sgravabile. In tal caso gli stessi possono ritenersi cumulabili con altre agevolazioni, nei limiti della complessiva contribuzione. 

L'Incentivo donne della legge di Bilancio 2021 e 2023 lascia invece invariata al 50% la riduzione dei premi assicurativi INAIL, riconoscibile senza tetto massimo di agevolazione fruibile.

Assunzione di donne svantaggiate over 50 nel 2024

Dal 1° gennaio 2024 è tornato pienamente operativo l'Incentivo donne della legge Fornero.

Si ricorda che l'incentivo, strutturale, riconosce ai datori di lavoro che assumono o stabilizzano (uomini o) donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi uno sgravio al 50% sia della contribuzione INPS effettivamente sgravabile sia dei premi e contributi assicurativi INAIL a proprio carico.

In entrambi i casi non è previsto un massimale di agevolazione fruibile.

Lo sgravio è applicato alle nuove assunzioni (a tempo indeterminato e determinato) e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, per un periodo massimo:

L’agevolazione può essere cumulata con altri esoneri cumulabili a condizione che con la sua fruizione non si esaurisca l’intera contribuzione datoriale sgravabile.

Assunzione di donne svantaggiate over 50 nel decreto Coesione

Il Bonus Donne del decreto Coesione (articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60), applicabile nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, restringe il suo ambito di applicazione alle sole assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.

Sono agevolate con il decreto Coesione esclusivamente le assunzioni:

Sono pertanto agevolate le lavoratrici che presentano, in combinato con ulteriori previsioni, il requisito di essere prive di impiego regolarmente retribuito, secondo la definizione del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017 ( vale a dire trattasi di lavoratori svantaggiati che “negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”).

NOTA BENE: Sono pertanto escluse dalla platea delle lavoratrici agevolate dal Bonus Donne del decreto Coesione le lavoratrici over 50 disoccupate da oltre 12 mesi.

L’esonero è al 100% della contribuzione datoriale effettivamente sgravabile ed è concesso nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice.

Sono esclusi, e sono pertanto dovuti, i premi e i contributi INAIL.

L'esonero del decreto Coesione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, mentre è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4 del D.Lgs. 216/2023.

Assunzione di donne svantaggiate over 50: incentivi a confronto

Si fornisce di seguito una tabella che mette a confronto gli incentivi per l'assunzione di donne svantaggiate negli anni dal 2022 in poi.

Dettagli incentivo

Legge di Bilancio 2021 (2021-2022)

Legge di Bilancio 2023 (2023)

Legge Fornero (2024)

Decreto Coesione (2024-2025)

Durata dell'esonero

12 mesi per contratti determinati, 18 mesi per indeterminati e trasformazioni

12 mesi per contratti determinati, 18 mesi per indeterminati e trasformazioni

Solo assunzioni a tempo indeterminato

Importo massimo esonero

Fino a 8.000 euro annui

Nessun massimale specificato

Fino a 650 euro mensili

Applicabilità contribuzione INPS

100% esonero della contribuzione datoriale effettivamente sgravabile

Riduzione del 50% della contribuzione effettivamente sgravabile

100% esonero della contribuzione datoriale effettivamente sgravabile

Premi assicurativi INAIL

Riduzione del 50% senza tetto massimo

Riduzione del 50% senza tetto massimo

Contributi INAIL dovuti interamente

Cumulabilità con altri incentivi

Non cumulabili

Cumulabili solo se non esauriscono l'intera contribuzione

Non cumulabili, ma compatibili con maggiorazioni del costo deducibile

Periodo di validità

1° gennaio 2023 - 31 dicembre 2023

Da 1° gennaio 2024

1° settembre 2024 - 31 dicembre 2025

Target specifico

Donne over 50 disoccupate da oltre 12 mesi

Donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi in aree specifiche o settori con alta disparità di genere o da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

Donne over 50 disoccupate da oltre 12 mesi

Donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi in aree specifiche o settori con alta disparità di genere

Donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi in aree specifiche o settori con alta disparità di genere o da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

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