La Confcommercio ha chiesto al Ministero del Lavoro se possa costituire violazione del diritto di precedenza nel contratto a tempo determinato:
Con l’interpello n. 2 dell’8 agosto 2017, il Ministero ha escluso che nel primo caso ci sia la violazione della norma sul diritto di precedenza di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 81/2015 in quanto, ai fini dell’esercizio del predetto diritto, rileva il momento dell’assunzione dell’apprendista che si realizza con l’attivazione del contratto di apprendistato e non con la prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione.
Mentre una nuova assunzione, anche se con contratto di apprendistato, andrà comunque considerata in relazione al diritto di precedenza vantato dal lavoratore a tempo determinato e, nel caso di specie, il Ministero ritiene che non ricorra la violazione del diritto di precedenza qualora il lavoratore risulti già qualificato per la mansione oggetto del contratto di apprendistato in virtù dei pregressi rapporti di lavoro a tempo determinato.
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