Dal 1° gennaio 2024 l’unico esonero giovanile fruibile è quello strutturale e ordinario previsto dalla legge di Bilancio 2018 (articolo 1, commi. 101 e 108, legge 27 dicembre 2017, n. 205).
La legge di Bilancio 2024 non ha difatti prorogato il regime agevolato sperimentale concesso per il biennio 2021-2022 dalla legge di Bilancio 2021 e poi esteso al 2023 dalla legge di Bilancio 2023.
Tra le condizioni di spettanza dell’esonero in parola vi è anche la condizione che il lavoratore non sia mi stato occupato nel corso della sua vita lavorativa.
L’INPS ha chiarito (circolare n. 40 del 2 marzo 2018) che è di ostacolo alla fruizione dell’esonero giovanile anche la risoluzione del precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore.
Due condizioni che pesano significativamente sulle scelte del datore di lavoro.
Ma riavvolgiamo il nastro e partiamo dall’esonero giovanile strutturale.
L’esonero giovanile strutturale è uno sgravio contributivo diretto a favorire l’occupazione stabile di giovani con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualifica di operai, impiegati o quadri (è escluso il personale con qualifica dirigenziale).
Può essere fruito dal datore di lavoro privato, imprenditore e non imprenditori (studi professionali, associazioni, fondazioni, ecc.), nonché dagli Enti pubblici economici e altri enti equiparabili ai datori di lavoro privato.
L’incentivo spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni di precedenti rapporti a termine di lavoratori:
Assunzioni e conversioni a tempo indeterminato possono avvenire anche in regime di part-time.
L’agevolazione è riconosciuta inoltre per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
Non sono invece agevolati i contratti di apprendistato e lavoro domestico.
È invece agevolato, almeno secondo i chiarimenti forniti dall’INPS sull’esonero strutturale (e non confermati per l’esonero sperimentale) il consolidamento del contratto di apprendistato al termine del periodo formativo a condizione che il giovane non abbia superato la soglia dei 30 anni di età alla data della prosecuzione.
Lo sgravio contributivo, per la durata massima di 36 mesi, è pari al 50% da calcolasi sulla quota contributiva a carico del datore di lavoro, con un limite massimo fissato a 3.000 euro, riparametrato e fruito su base mensile.
In caso di prosecuzione di un contratto di apprendistato lo sgravio, nelle stesse misure e per la medesima durata massima, spetta a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
NOTA BENE: Non rientrano nel beneficio i premi ed i contributi assicurativi Inail e la c.d. contribuzione minore.
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Come abbiamo visto prima, una delle condizioni a cui è subordinata la concessione dell’esonero giovanile è che il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa, non sia mai stato occupato:
L’INPS ha chiarito che non sono ostativi al riconoscimento dell’agevolazione la sussistenza:
È invece ostativa al riconoscimento dell’agevolazione l’esistenza di precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore.
L’istituto del periodo di prova, spiega l’INPS, ha lo scopo di consentire al lavoratore di valutare l’esperienza lavorativa offerta e al datore di lavoro di rilevare l’adeguatezza delle competenze e delle effettive capacità del prestatore rispetto alle specifiche esigenze produttive. Il rapporto di lavoro, seppure sottoposto alla condizione sospensiva del superamento del periodo di prova, va considerato a tempo indeterminato sin dall’origine.
NOTA BENE: Il requisito dell’assenza di rapporti a tempo indeterminato in capo al lavoratore deve essere rispettato solo al momento della prima assunzione incentivata.
Da ultimo vale la pena di ricordare quanto chiarito dall’Inps, con il messaggio 4178 del 24 novembre 2023.
In tale documento l’Istituto ha evidenziato che se il datore di lavoro che ha fruito dell’esonero giovanile sia un soggetto diverso dal datore di lavoro titolare del rapporto riqualificato, lo stesso può godere legittimamente del beneficio, in quanto, alla data di assunzione incentivata, riteneva in buona fede che il lavoratore fosse legittimo destinatario dell’agevolazione.
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