Nelle News legislative pubblicate il 14 gennaio 2021, Assonime analizza le disposizioni sullo svolgimento delle assemblee societarie, alla luce della pubblicazione ufficiale del cosiddetto Decreto Milleproroghe (GU. n. 323 del 31 dicembre 2020), che è attualmente in fase di conversione.
Proprio il D.L. n. 183/2020 ha, infatti, disposto, all’articolo 3, comma 6, la nuova proroga dell'art. 106 del Decreto legge n. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) in materia di svolgimento delle assemblee, così come aveva già fatto in precedenza il Decreto Agosto, visto il prolungarsi dello stato di emergenza da Covid-19.
Il decreto Cura Italia, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, ha stabilito alcune regole per lo svolgimento delle assemblee societarie.
Nello specifico, entro i termini fissati dal Decreto, è possibile lo svolgimento "a porte chiuse" delle assemblee ordinare e straordinarie, potendo le società prevedere, negli avvisi di convocazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie, il ricorso a quegli strumenti - quali il voto per corrispondenza, il voto elettronico, la partecipazione in assemblea con mezzi di telecomunicazione, il rappresentante designato - che consentono l'intervento in assemblea e l'espressione del diritto di voto evitando la presenza fisica dei soci in un unico luogo (art. 106, commi 1-6).
Il comma 7 sancisce, invece, che tali disposizioni si applicavano “alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da COVID-19”.
Il decreto Agosto, prima, e da ultimo il Milleproorghe hanno modificato la suddetta parte del testo letterale della norma, sostituendola ora con la seguente: "entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021".
Il prolungamento dei termini costituisce una misura opportuna secondo Assonime, considerato il protrarsi dell'emergenza sanitaria e la positiva esperienza maturata finora nello svolgimento delle assemblee "a distanza".
Le società hanno, infatti, assicurato l'integrità informativa e di espressione dei diritti di partecipazione dei soci, salvaguardando la sicurezza sanitaria.
Tuttavia, nella news pubblicata sul proprio sito web, Assonime, pur ritenendo il prolungamento dei termini certamente opportuno, ritiene analogamente corretto valutare, in sede di conversione in legge, l’inserimento di alcune modifiche tese a eliminare i margini di incertezza applicativa della nuova previsione e a renderla più coerente con la recente evoluzione dello stato di emergenza.
Pertanto secondo Assomine:
quanto al primo aspetto, sarebbe opportuno precisare che le disposizioni dell'art. 106 del Decreto Cura Italia si applicano alle assemblee "il cui avviso di convocazione sia stato pubblicato" (in luogo di "assemblee convocate" come previsto dal Decreto Cura Italia) entro i termini indicati; ciò in quanto con la formulazione che fa riferimento ad "assemblee convocate" non è chiaro se entro il termine indicato deve tenersi l'assemblea o deve essere pubblicato l'avviso di convocazione. Tenuto conto che le esigenze di informativa dei soci sono soddisfatte mediante la pubblicazione dell'avviso di convocazione, con la formulazione proposta si avrebbe certezza sull'applicazione dei termini, evitando interpretazioni difformi;
quanto al secondo aspetto, sarebbe opportuno eliminare l'ultima parte della frase "e comunque non oltre il 31 marzo 2021" così che la proroga cessi entro la data di cessazione dello stato di emergenza, senza stabilire ex-ante dei termini, che potrebbero rivelarsi superati nei fatti, come si è già verificato con il prolungamento dello stato di emergenza al 30 aprile 2021, intervenuto con la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".