La prima circolare di Assonime del nuovo anno si occupa del tema delle “compensazioni orizzontali”, alla luce anche delle novità apportate all’argomento dalla Legge di bilancio 2024.
La circolare n. 1/2024 esamina alcuni interventi che si sono succeduti nel corso dei recenti mesi in ordine all'istituto della cosiddetta "compensazione orizzontale".
Si tratta di interventi di varia natura che vanno dal riconoscimento della possibilità di estinguere mediante compensazione anche i debiti previdenziali, alle altalenanti posizioni interpretative che si sono assunte in merito all'efficacia dei versamenti effettuati qualora ad essere utilizzati in compensazione siano crediti d'imposta che si rivelano ex post inesistenti o non spettanti.
L’attenzione, però, si è concentrata soprattutto sul nuovo divieto previsto dalla Legge di bilancio 2024 di utilizzare questa modalità di estinzione dell'obbligazione tributaria per i contribuenti che hanno debiti erariali iscritti a ruolo di ammontare superiore a 100.000 euro.
I crediti tributari risultanti dalle dichiarazioni fiscali possono essere utilizzati dal contribuente per compensare eventuali debiti tributari e contributivi, tramite l’utilizzo del modello F24.
Una novità importante è stata apportata dall’ultima Legge di bilancio 2024, la Legge n. 213/2023 che con il comma 94 dell’art. 1 è andata ad inserire il comma 49-quinquies nell’art. 37 del D.L. n. 223/06 prevedendo un nuovo divieto di effettuare compensazioni con modelli F24.
NOTA BENE: il divieto opera in presenza di ruoli scaduti di ammontare complessivamente superiore alla soglia di 100.000 euro e trova applicazione a partire dal 1° luglio 2024.
Il divieto di compensazione si applica in relazione a tutti i contribuenti (persone fisiche e società).
Il divieto riguarda indistintamente compensazioni orizzontali (esterne), che avvengono con modello F24, mentre non riguarda le compensazioni verticali che riguardano la stessa imposta.
L’importo soglia di 100.000 euro deve essere valutato complessivamente andando a sommare:
Il nuovo dettato normativo va a confrontarsi con un precedente limite di cui all’articolo 31 del Decreto legge n. 78/2010, che limita anch’esso la facoltà di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per un ammontare superiore a 1.500 euro.
ATTENZIONE: Ma a differenza di quanto prescritto al citato articolo 31 del DL n. 78/2010, la nuova regola prevista dalla Legge n. 213/2023 sancisce che una volta integrato il presupposto applicativo dell’iscrizione a ruolo di debiti erariali per un importo superiore a 100.000 euro viene meno la possibilità di utilizzare la compensazione orizzontale.
Dunque, nessun credito d’imposta, nemmeno per la parte eccedente il debito fiscale, potrà essere utilizzato in compensazione.
Si deve evidenziare, a questo punto, che il divieto in commento non sostituisce l’articolo 31, comma 1 del D.L. n. 78/10, che prevede il divieto di compensazione in caso di iscrizioni a ruolo di importo superiore a 1.500 euro. Tuttavia, mentre in quest’ultima disposizione è possibile compensare l’eccedenza di credito rispetto all’importo iscritto a ruolo, la nuova normativa in commento, non lo permette.
Nella circolare n. 1 del 31 gennaio 2024, Assonime si sofferma sul nuovo divieto di compensazione orizzontale introdotto dalla Legge di bilancio 2024, puntando l’accento, peraltro, sulle sue interazioni con la fattispecie già prevista dall'art. 31 del citato decreto del 2010, che limita anch'essa la facoltà di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per un ammontare superiore a 1500 euro e che, secondo quanto segnalato, sta dando luogo negli ultimi mesi a numerosi avvisi di irregolarità da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Quello che evidenza Assonime è che a differenza della precedente disposizione dell’articolo 31, che limita la facoltà di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per un ammontare superiore a 1500 euro, la nuova norma stabilisce che, una volta integrato il presupposto applicativo dell’iscrizione a ruolo di debiti erariali per un importo superiore a 100.000 euro, viene meno la possibilità di utilizzare la compensazione orizzontale.
Come anticipato, pertanto, Il divieto di compensazione opera in maniera rigorosa quando sono presenti carichi di ruolo per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro, nel senso che la compensazione non è consentita neanche per la parte in eccedenza.
ESEMPIO: se sono presenti carichi di ruolo pari a 120.000,00 euro e il contribuente dispone di 170.000,00 euro di crediti compensabili, per come si esprime la norma, non è sostenibile l’ipotesi che si possa compensare 50.000,00 euro.
NOTA BENE: Avvalersi della compensazione sussistendone il divieto comporta la sanzione nella misura del 30% ai sensi dell’art. 13 comma 4 del DLgs. 471/1997. Non è invece chiaro se alla sanzione possa o meno accompagnarsi anche il recupero del credito indebitamente compensato
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