Assirevi. Relazione di revisione sul bilancio: esempi di casi particolari

Pubblicato il 27 marzo 2018

Assirevi ha pubblicato il Documento di ricerca n. 215, dal titolo “La relazione di revisione sul bilancio: linee guida per casi particolari”, che sostituisce il documento n. 198R del Marzo 2017, allo scopo di recepire le novità introdotte dai principi contabili internazionali (ISA Italia) in tema di modalità di redazione della relazione di revisione.

Il Documento di ricerca ha lo scopo di fornire alcuni modelli di relazione relativi a specifici incarichi di revisione contabile del bilancio, oltre che suggerire esempi riguardanti i paragrafi “Altri aspetti” e la sezione “Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari” non trattati nella parte “Linee guida ed altro materiale esplicativo” degli Isa Italia.

Tra i casi particolari analizzati da Assirevi, i seguenti:

Con riferimento, invece, alla revisione degli enti di interesse pubblico (EIP), sono stati riportati alcuni esempi, non specificatamente trattati nell’ambito della disciplina degli ISA Italia, riguardanti la dichiarazione sull’avvenuta approvazione della dichiarazione non finanziaria e il paragrafo dell’opinion, dove, ai sensi del nuovo principio Isa Italia 701, vengono evidenziati gli aspetti chiave della revisione.

Incarico di revisione volontario

Il Documento di ricerca n. 215 specifica che ci si riferisce ad un incarico di revisione contabile del bilancio conferito al revisore legale o alla società di revisione pur in presenza di un incarico di revisione legale ai sensi del Codice civile (ex art. 2409-bis) assegnato ad un altro soggetto, ovvero all'incarico conferito su base "volontaria" da parte di una società che, per limiti dimensionali, non è soggetta alla revisione legale (es: imprese minori, Srl in forma di micorimprese).

In questo caso, la natura “volontaria” dell’incarico dovrà essere riflessa nel titolo della relazione, che non riporterà alcun riferimento normativo.

Inoltre, viene sottolineato come, salvo specifiche pattuizioni contenute nella lettera di incarico, non è richiesta la verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili né l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e sulla conformità della stessa alle norme di legge (previsto dall’art. 14, comma 2, lettera e), del DLgs. 39/2010). Pertanto, in queste specifiche circostanze, la relazione di revisione non conterrà la sezione sulle altre disposizioni di legge e regolamenti.

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