Assegno unico universale, il punto dei Consulenti del Lavoro

Pubblicato il 12 aprile 2021

Con l’approfondimento del 9 aprile 2021, la Fondazione Studi CdL ha fatto il punto sul nuovo assegno unico universale, con entrata in vigore prevista dal 1° luglio 2021. La misura è stata introdotta dalla L. n. 46/2021 che contiene la delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi volti a “riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”.

L'assegno unico ha lo scopo di unificare e potenziare i contributi esistenti a sostegno delle famiglie con figli a carico. È universale in quanto spettante a tutte le famiglie con figli, senza distinzione tra lavoratori dipendenti ed autonomi, poiché il contributo economico mensile dipenderà dalla situazione economica del richiedente, così come risultante dall’indicatore ISEE, ma avrà probabilmente una componente fissa e verrà assicurato per ogni figlio minorenne e per ogni nascituro dal settimo mese di gravidanza.

Assegno unico universale, le misure sostituite

L’assegno unico sostituirà sei misure di sostegno. In particolare verranno eliminati:

Nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, inoltre, le seguenti misure verranno gradualmente superate o soppresse:

Assegno unico universale, ambito di applicazione

L’assegno sarà destinato a tutte le famiglie, compresi i lavoratori autonomi. In particolare, potranno ricevere l'assegno unico i nuclei familiari con figli indipendentemente dal fatto che il genitore sia:

L'assegno è riconosciuto mensilmente per:

Assegno unico universale, condizioni di spettanza

L'assegno è riconosciuto a entrambi i genitori, tra i quali viene ripartito in egual misura. In loro assenza spetta a chi esercita la responsabilità genitoriale.

I genitori devono possedere cumulativamente i seguenti requisiti:

Assegno unico universale, calcolo dell’assegno

Il beneficio è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, individuata attraverso l’ISEE o sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare.

L'importo base in tal modo definito è soggetto a maggiorazioni in caso di figli successivi al secondo nonché per le madri con meno di 21 anni. Indicazioni più dettagliate vengono fornite per la determinazione dell'assegno a favore dei figli disabili.

La maggiorazione dell'assegno dovrà essere prevista secondo un'aliquota non inferiore al 30% e non superiore al 50% per ciascun figlio con disabilità, rispettivamente minorenne o maggiorenne e di età inferiore a 21 anni, con importo della maggiorazione graduato secondo le classificazioni della condizione di disabilità.

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