Arrivano, con il messaggio Inps n. 3518 del 27 settembre 2022, tutte le specifiche relative alle modifiche apportate dalla conversione in legge del decreto “Semplificazioni” (D.L. n. 73/2022) in tema di assegno unico e universale per i figli a carico istituito dal D.Lgs. n. 230/2021.
Vediamo di che si tratta.
Il decreto “Semplificazioni”, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2022, allarga la platea dei destinatari dell’assegno, disponendo che lo stesso spetta anche agli orfani maggiorenni che:
Inoltre, per l’annualità 2022, ovvero dal 1° marzo 2022 al 28 febbraio 2023, i figli maggiorenni disabili sono equiparati, ai fini del diritto all’assegno, ai figli minorenni senza limiti di età; per quanto riguarda invece l’importo spettante a titolo di maggiorazione per disabilità, i figli maggiorenni disabili con grado medio di disabilità con età inferiore ai ventuno anni sono equiparati a quelli minorenni disabili.
Per tali soggetti, quindi, l’assegno inizialmente previsto nella misura massima di ottantacinque euro (con ISEE fino a 15.000 euro), più ottanta euro a prescindere dall’ISEE a titolo di maggiorazione per disabilità, è ora equiparato a quello dei minorenni.
Per i figli disabili di età pari o superiore a ventuno anni, l’importo dell’assegno (in origine pari a massimo ottantacinque euro) è equiparato a quello dei minorenni.
I figli disabili beneficeranno quindi di un assegno pari a un massimo di 175 euro (con ISEE fino a 15.000 euro) cui vanno aggiunti, anche per i figli fino a ventuno anni, fino a 105 euro mensili a titolo di maggiorazione in caso di non autosufficienza.
L’originaria distinzione tra figli disabili minorenni, figli disabili di età compresa tra 18-20 anni e figli disabili di età pari o superiore a 21 anni tornerà ad applicarsi dal prossimo 1° marzo 2023.
Maggiorato per l’annualità 2022 (periodo 1° marzo 2022 - 28 febbraio 2023) l’importo della maggiorazione transitoria spettante in presenza di un ISEE non superiore a 25.000 euro per coloro che hanno percepito nel 2021 assegni per il nucleo familiare; la nuova maggiorazione è pari a centoventi euro mensili in caso di nucleo familiare con almeno un figlio a carico con disabilità.
La quota della maggiorazione transitoria cui applicare l’incremento spetta se la differenza tra la sommatoria delle componenti familiare e fiscale sottratta all'ammontare dell'assegno unico ha valore positivo.
Le disposizioni illustrate hanno effetto con riferimento alle mensilità spettanti da marzo 2022 a febbraio 2023; ne deriva che, per le domande presentate entro il 30 giugno 2022, l’INPS provvederà ai conguagli delle rate già erogate dal mese di marzo 2022.
Per le domande presentate invece dal 1° luglio 2022 gli importi in pagamento sono già aggiornati
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