Assegno unico e universale, cosa cambia con il decreto "Semplificazioni"

Pubblicato il 28 settembre 2022

Arrivano, con il messaggio Inps n. 3518 del 27 settembre 2022, tutte le specifiche relative alle modifiche apportate dalla conversione in legge del decreto “Semplificazioni” (D.L. n. 73/2022) in tema di assegno unico e universale per i figli a carico istituito dal D.Lgs. n. 230/2021.

Vediamo di che si tratta.

Nuclei familiari orfanili

Il decreto “Semplificazioni”, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2022, allarga la platea dei destinatari dell’assegno, disponendo che lo stesso spetta anche agli orfani maggiorenni che:

Maggiorazione per i figli disabili

Inoltre, per l’annualità 2022, ovvero dal 1° marzo 2022 al 28 febbraio 2023, i figli maggiorenni disabili sono equiparati, ai fini del diritto all’assegno, ai figli minorenni senza limiti di età; per quanto riguarda invece l’importo spettante a titolo di maggiorazione per disabilità, i figli maggiorenni disabili con grado medio di disabilità con età inferiore ai ventuno anni sono equiparati a quelli minorenni disabili.

Per tali soggetti, quindi, l’assegno inizialmente previsto nella misura massima di ottantacinque euro (con ISEE fino a 15.000 euro), più ottanta euro a prescindere dall’ISEE a titolo di maggiorazione per disabilità, è ora equiparato a quello dei minorenni.

Per i figli disabili di età pari o superiore a ventuno anni, l’importo dell’assegno (in origine pari a massimo ottantacinque euro) è equiparato a quello dei minorenni.

I figli disabili beneficeranno quindi di un assegno pari a un massimo di 175 euro (con ISEE fino a 15.000 euro) cui vanno aggiunti, anche per i figli fino a ventuno anni, fino a 105 euro mensili a titolo di maggiorazione in caso di non autosufficienza.

L’originaria distinzione tra figli disabili minorenni, figli disabili di età compresa tra 18-20 anni e figli disabili di età pari o superiore a 21 anni tornerà ad applicarsi dal prossimo 1° marzo 2023.

Maggiorazione transitoria per figli disabili

Maggiorato per l’annualità 2022 (periodo 1° marzo 2022 - 28 febbraio 2023) l’importo della maggiorazione transitoria spettante in presenza di un ISEE non superiore a 25.000 euro per coloro che hanno percepito nel 2021 assegni per il nucleo familiare; la nuova maggiorazione è pari a centoventi euro mensili in caso di nucleo familiare con almeno un figlio a carico con disabilità.

La quota della maggiorazione transitoria cui applicare l’incremento spetta se la differenza tra la sommatoria delle componenti familiare e fiscale sottratta all'ammontare dell'assegno unico ha valore positivo.

Adeguamento degli assegni erogati

Le disposizioni illustrate hanno effetto con riferimento alle mensilità spettanti da marzo 2022 a febbraio 2023; ne deriva che, per le domande presentate entro il 30 giugno 2022, l’INPS provvederà ai conguagli delle rate già erogate dal mese di marzo 2022.
Per le domande presentate invece dal 1° luglio 2022 gli importi in pagamento sono già aggiornati

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