L’Inps, con il messaggio 5 settembre 2021, n. 3340, comunica la proroga del termine di presentazione delle domande di Assegno temporaneo per i figli minori.
L’Istituto previdenziale con la circolare 30 giugno 2021, n. 93, aveva fornito indicazioni in ordine ai requisiti richiesti, alle incompatibilità previste e alle modalità ed ai termini di presentazione delle domande di Assegno temporaneo.
Si rammenta che, ai sensi del decreto legge 8 giugno 2021, n. 79, le domande presentate entro il 30 settembre 2021 consentivano la percezione degli importi arretrati sin da mese di luglio 2021; diversamente, le domande successive al 30 settembre 2021 avrebbero garantito il diritto alla percezione del mese di presentazione della domanda.
Con l’emanazione del decreto legge 30 settembre 2021, n. 132, il predetto termine spartiacque del 30 settembre viene prorogato al 31 ottobre 2021.
Pertanto, per le domande presentate sino al 31 ottobre 2021 saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021, mentre per le domande successive l’assegno verrà erogato esclusivamente a decorrere dal mese di presentazione della domanda.
Il termine di presentazione delle domande di Assegno temporaneo resta, comunque, fissato al 31 dicembre 2021.
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