Con il messaggio n. 2371 del 22 giugno 2021, l'INPS fornisce le prime indicazioni operative sull'assegno temporaneo per i figli minori introdotto dal decreto legge n. 79/2021, lasciando la definizione dei dettagli ad una circolare di prossima emanazione.
Due sono in particolare le indicazioni di rilievo contenute nel documento di prassi: la prima riguarda il termine finale di invio delle domande; la seconda, la data di disponibilità del servizio online dedicato.
Ma andiamo con ordine e analizziamo punto per punto le istruzioni dell'INPS.
Gli articoli da 1 a 4 del decreto-legge n. 79/2021 recano una misura transitoria denominata “Assegno temporaneo per i figli minori” operativa per il periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021.
Tale misura è stata introdotta con l'obiettivo di sostenere i nuclei familiari che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'istituto dell'assegno per il nucleo familiare, traghettandoli verso l’assegno unico e universale con la prossima adozione dei decreti legislativi attuativi della legge 1° aprile 2021, n. 46.
L’assegno temporaneo è erogato dall’INPS nel rispetto di un limite massimo complessivo di spesa, pari a 1.580 milioni di euro per il 2021.
L'INPS, con il messaggio n. 2371/2021, riepiloga i requisiti da possedere.
L'assegno mensile è riconosciuto ai nuclei familiari che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare (articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153) e in presenza di figli minori di 18 anni, anche se adottati o in affido preadottivo.
Il genitore che richiede l’assegno temporaneo per il nucleo familiare deve possedere, al momento della presentazione della domanda e per la durata del beneficio, tutti i seguenti requisiti:
Per la determinazione della misura mensile dell'assegno il decreto-legge n. 79/2021 (articolo 2) richiama la tabella allegata al decreto stesso e che individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori e distinguendo tra nuclei fino a due figli minori e nuclei con almeno tre figli minori.
Come rileva l'INPS nel messaggio n. 2371/2021, l'assegno viene erogato nella misura piena pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi in presenza di una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro.
Diversamente, in presenza di una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro l'assegno spetta nella misura minima pari a 30 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 40 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi.
L'assegno non spetta in presenza di una soglia massima di ISEE superiore ai 50.000 euro.
Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo familiare.
L'INPS fissa il termine perentorio del 31 dicembre 2021 per la presentazione della domanda.
La richiesta deve essere fatta dal genitore richiedente una sola volta e per ciascun figlio, attraverso:
La procedura telematica sarà disponibile dal 1° luglio 2021. Gli arretrati saranno corrisposti dal mese di luglio 2021 per le domande presentate entro il 30 settembre 2021. Per quelle presentate successivamente, la misura decorre dal mese di presentazione della domanda.
L’assegno temporaneo spetta anche ai percettori del reddito di cittadinanza. A questi soggetti l’INPS corrisponderà d’ufficio l’assegno temporaneo ad integrazione del reddito di cittadinanza e con le modalità di erogazione dello stesso.
L’assegno temporaneo è inoltre compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.
Sono compatibili con l'assegno temporaneo, in attesa dell'introduzione dell’assegno unico e universale, le seguenti misure:
Resta invece l'incompatibilità assoluta con l'assegno al nucleo familiare.
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