E’ rimessa alle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, su iniziativa del primo Presidente Giovanni Canzio, la questione concernente il riconoscimento dell’assegno di divorzio ed il relativo criterio. A breve sarà emesso il decreto di fissazione dell’udienza, che dovrebbe essere prevista per aprile 2018.
Viene pertanto sollecitato un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite – da più parti richiesto – su una questione di particolare importanza, specie alla luce della nota sentenza n. 11504 del 10 maggio 2017, con cui è stato “licenziato” lo storico criterio secondo il quale l’assegno di divorzio avrebbe dovuto garantire all’ex coniuge lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, in favore del differente presupposto dell’” indipendenza economica” o “autoresponsabilità”. In particolare – si rammenta – è stato in detto provvedimento stabilito che il giudice, chiamato a decidere circa la spettanza o meno dell’assegno (c.d. fase dell’an debeatur), dovrà verificare se il coniuge richiedente (onerato della relativa prova) sia effettivamente sprovvisto di mezzi adeguati e se sia impossibilitato a procurarseli per ragioni oggettive; solo in tal caso accordando l’assegno divorzile.
Detta pronuncia prende senz’altro atto dei cambiamenti avvenuti nel costume sociale, ponendo fine all’idea del matrimonio come una sorta di “rendita di posizione” valevole in eterno, ma è altresì destinata a modificare l’assetto del diritto di famiglia, con indubbi “rilievi costituzionali”. Ebbene, un mutamento di tale rilevanza – come da taluni giuristi evidenziato - non può essere operato dai giudici di una sezione semplice, imponendosi a tutti gli operatori del diritto, saltando il fondamentale passaggio alle Sezioni Unite.
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