Gli assegni per il nucleo familiare (ANF) possono essere presentati dal diretto interessato, utilizzando la nuova procedura telematica (obbligatoria dal 1° aprile 2019), oppure tramite i Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, non essendovi altri intermediari autorizzati.
A chiarirlo è l’INPS, con il messaggio n. 1430 del 5 aprile 2019, dissipando ogni dubbio circa la possibilità di assistenza nella richiesta degli ANF da parte di soggetti professionisti, quali consulenti del lavoro o dottori commercialisti.
Come già chiarito dall’INPS, con la circolare n. 45 del 22 marzo 2019, a decorrere dal 1° aprile 2019, il modello “ANF/DIP” (SR16) non può più essere presentato al datore di lavoro. Da tale data, infatti, le domande di assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo devono essere presentate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica. Il passaggio al canale telematico si è reso necessario al fine di garantire all’utenza il corretto calcolo dell’importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Alla luce della predetta novità, le domande di ANF devono essere presentate utilizzando esclusivamente uno dei seguenti canali:
Sul punto, l’INPS ha ritenuto opportuno ribadire che, oltre al servizio online dedicato, la domanda può essere presentata esclusivamente tramite i Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, non essendovi altri intermediari autorizzati. Tale precisazione esclude senza mezzi termini quanti avevano pensato che anche i professionisti rientrassero tra gli intermediari dell’Istituto Previdenziale.
Si ricorda, a tal proposito, che i nuovi mezzi di comunicazione devono essere utilizzati anche in caso di variazione nella composizione del nucleo familiare o qualora si modifichino le condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare.
Nel prosieguo del messaggio in commento, l’INPS tiene a precisare che sono esclusi dalle nuove modalità - continuando pertanto a presentare al datore di lavoro il modello “ANF/DIP” (SR16) cartaceo - i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato di aziende attive del settore privato agricolo (OTI).
Dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019, al fine di permettere ai dipendenti e ai datori di lavoro di prepararsi per tempo alla novità della presentazione telematica delle domande e alla relativa gestione delle stesse, l’INPS ha chiarito che ci sarà un periodo transitorio.
Più nel dettaglio, per le domande già presentate – sia in modalità cartacea che telematica – entro e non oltre il 31 marzo 2019, i datori di lavoro devono continuare ad erogare le prestazioni di assegno per il nucleo familiare, e procedere al relativo conguaglio, fino al 30 giugno 2019. Perciò, nessuna nuova domanda deve essere presentata per coloro che hanno già richiesto gli ANF.
In queste ipotesi, il datore di lavoro calcola l’importo dovuto sulla base delle dichiarazioni presenti nell’istanza, mentre il conguaglio deve avvenire entro la denuncia Uniemens relativa al mese di giugno 2019.
Trascorsa la predetta data, non sarà più possibile effettuare conguagli per gli Anf che non siano stati richiesti con le nuove modalità telematiche.
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