Artigiani e commercianti, pubblicate le aliquote contributive 2019

Pubblicato il 15 febbraio 2019

Stabilizzate, per l’anno 2019, le aliquote contributive per artigiani ed esercenti attività commerciali. Per quest’anno, infatti, i predetti soggetti dovranno corrispondere trimestralmente all’INPS la medesima aliquota contributiva dello scorso anno, che ammonta al 24% per gli artigiani ed al 24,09% per i commercianti. L'aliquota si abbassa, rispettivamente al 21,45% ed al 21,54%, per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni. Tuttavia, nonostante l’aliquota contributiva sia rimasta invariata – in quanto rappresenta la soglia massima prevista dall’art. 24, co. 22 del D.L. n. 201/2011, convertito successivamente in L. n. 214/2011 - i predetti soggetti dovranno corrispondere annualmente qualche euro in più rispetto allo scorso anno, ossia 40,32 euro (nel caso degli artigiani) e 40,47 euro (nel caso degli esercenti attività commerciali). L’aumento deriva dalla rivalutazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, che tra il periodo gennaio 2017- dicembre 2017 ed il periodo gennaio 2018 - dicembre 2018 è risultato pari a +1,1%. Tale rivalutazione ha inciso sul reddito imponibile minimo, pari a 15.878 euro, su cui si applicano le predette aliquote.

I nuovi importi contributivi sono stati comunicati dall’INPS, con la circolare n. 25 del 13 febbraio 2019.

Artigiani e commercianti, raggiunta l’aliquota massima

La c.d. “Manovra Salva-Italia” (D.L. n. 201/2011, convertito successivamente in L. n. 214/2011), all’art. 24, co. 22 ha previsto che, con effetto dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti sono incrementate dell’1,3% e, successivamente, dello 0,45% ogni anno fino a raggiungere il livello del 24% per tutti i soggetti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS.

La quota massima prefissata dalla legge, pari al 24%, è stata raggiunta lo scorso anno.

Al riguardo, si ricorda che per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’art. 5 del D.Lgs. 28 marzo 1996, n. 207, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. L’obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell’art. 1, co. 490, lett. b), della L. n. 147/2013, fino al 31 dicembre 2018. In seguito, la Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018) all’art. 1, co. 284 ha reso tale indennizzo una misura strutturale, quindi è stabilizzata l’obbligatorietà del contributo aggiuntivo dello 0,09%, destinato in parte al fondo che finanzia tale indennizzo.

Per quest’anno, dunque, l’aliquota ammonta:

Per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni, invece, essa si abbassa:

Inoltre, trovano applicazione anche per quest’anno:

Artigiani e commercianti, importi contributivi 2019

Gli artigiani ed esercenti attività commerciali iscritti all’INPS versano i contributi IVS:

Per il 2019, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a 15.878 euro.

Alla luce delle suddette aliquote contributive, il contributo minimale dovuto, per l’anno 2019, risulta così suddiviso:

Va ricordato, poi, che le nuove aliquote devono essere applicate sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2019, per la quota eccedente i 15.878 euro annui e fino al valore massimo della prima fascia di retribuzione annua pensionabile, pari a 47.143 euro.

Oltre tale soglia, si applica un ulteriore punto percentuale, così come previsto dall’art. 3-ter della L. n. 438/1992, fino a concorrenza del massimale di reddito annuo, oltre il quale decade l'onere previdenziale, che per il 2019 è pari ad 78.572 euro, equivalenti a due terzi in più del limite stesso (47.143 euro + 31.429 euro).

Artigiani e commercianti, regime contributivo agevolato 2019

Per quanto concerne il regime contributivo agevolato di cui alla L. n. 190/2014, modificato dall’art. 1, co. 9, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, che consiste nella riduzione contributiva del 35%, nulla è stato innovato rispetto allo scorso anno. Dunque, in assenza di espressa abrogazione, l’agevolazione si considera prorogata anche per il 2019.

Artigiani e commercianti, termini di versamento 2019

I contributi fissi - ossia calcolati sul minimale - devono essere versati con mod. F24, alle scadenze che seguono:

Viceversa, i contributi dovuti sulla parte eccedente il minimale devono essere corrisposti all’INPS entro i termini previsti per il pagamento dell’Irpef, che segue un meccanismo di saldo ed acconti.

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