Artigiani e commercianti forfettari: ultimi giorni per aderire al regime contributivo agevolato

Pubblicato il 21 febbraio 2023

Scade il prossimo 28 febbraio il termine entro il quale gli iscritti alla Gestione Artigiani e alla Gestione Commercianti che hanno aderito al regime forfettario fiscale possono scegliere di beneficiare anche del regime contributivo agevolato ai sensi della legge di Stabilità 2015 (articolo 1, commi 76-84, legge 23 dicembre 2014, n. 190).

NOTA BENE: L'adesione al regime previdenziale agevolato consente di applicare sul reddito forfettario una riduzione contributiva del 35%.

La scadenza annuale del 28 febbraio non riguarda però tutti gli interessati. Vediamo chi è tenuto a dare comunicazione di adesione e chi no.

Regime contributivo agevolato: di cosa si tratta

Il regime previdenziale agevolato è stato introdotto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (art. 1, commi 76-84), successivamente modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, c.d. legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 111).

L'NPS ha fornito le prime istruzioni con le circolari n. 29 del 10 febbraio 2015 e n. 35 del 19 febbraio 2016.

Per la fruizione del beneficio nel 2023 occorre fare riferimento alle indicazioni contenute nella circolare n. 19 dello scorso 10 febbraio, recante gli importi dei contributi dovuti per il 2023 dagli iscritti alla Gestione Artigiani e alla Gestione Commercianti.

Il regime contributivo agevolato in parola, opzionale e accessibile esclusivamente a domanda, prevede che la contribuzione dovuta alle gestioni degli artigiani e dei commercianti sia versata in percentuale rispetto al reddito forfetario individuato ai fini fiscali, senza applicazione del livello minimo imponibile previsto dall’art. 1, comma 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233.

Più nel dettaglio, con il regime agevolato la contribuzione dovuta da artigiani e commercianti forfettari viene scontata del 35%.

La riduzione contributiva è applicata sulla contribuzione dovuta sul minimale di reddito (pari, per il 2023, a 17.504,00 euro) e sulla contribuzione dovuta sul reddito eventualmente eccedente il minimale.

Resta in ogni caso dovuto il contributo di maternità, pari ad € 7,44 annui, da corrispondere alle scadenze previste per la contribuzione in misura fissa.

Regime contributivo agevolato: beneficiari

Possono aderire al regime previdenziale agevolato:

  1. coloro che abbiano aderito al regime forfettario fiscale (articolo 1, comma 54, lett. a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 54, lett. a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, cd. legge di Bilancio 2023, che ha innalzato da 65.000,00 a 85.000,00 euro il requisito per l’accesso al regime fiscale agevolato) e
  2. che rivestano unicamente la carica di titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare, che siano privi di partecipazioni nell’ambito di società di persone o associazioni e
  3. che siano iscritti alla gestione artigiani e commercianti (le attività economiche che attribuiscono il diritto ad usufruire dell’agevolazione devono essere riconducibili a specifici codici Ateco, cfr. allegato n. 4 della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

NOTA BENE: Non possono aderire al regime contributivo agevolato liberi professionisti , con cassa o senza cassa, iscritti alla gestione separata INPS.

Regime contributivo agevolato: adesione e rinuncia

L'adesione al regime previdenziale agevolato si rinnova automaticamente, pertanto senza bisogno di una nuova dichiarazione, per i soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2022 e che non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso, a condizione che permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 2023.

ATTENZIONE: L’uscita dal regime agevolato, per il venir meno dei requisiti di agevolazione fiscale oppure per scelta del contribuente di abbandonare il regime agevolato a prescindere da qualsivoglia motivazione, comporta il ripristino del regime ordinario dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita. La rinuncia al regime contributivo agevolato deve pervenire entro il 28 febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario. In tal caso, il regime contributivo ordinario è ripristinato con decorrenza 1° gennaio del medesimo anno. Le comunicazioni che pervengono invece dopo il 1° marzo di ogni anno producono il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza 1° gennaio dell’anno successivo (INPS, messaggio 3 gennaio 2019, n. 15).

Sono tenuti a comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2023 i soggetti che hanno, intrapreso nel 2022 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2023 del regime agevolato.

La comunicazione va effettuata compilando il modello telematico appositamente predisposto all’interno del Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Sezione Domande telematizzate: Regime agevolato ex. Art.1, commi 76-84 L. 190/2014 – Adesione.

I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2023 e che vogliono aderire al regime agevolato sono tenuti a “comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale” (INPS, circolare 10 febbraio 2023, n. 19).

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