Approvato il decreto sul reciproco riconoscimento delle sentenze penali

Pubblicato il 08 settembre 2010
Nella seduta del 7 settembre 2010, il Consiglio dei ministri ha esaminato ed approvato, su proposta del Ministro per le politiche europee, Andrea Ronchi, e del Ministro della giustizia, Angelino Alfano, un decreto legislativo che, in attuazione alla decisione quadro GAI 2008/909, prevede l’applicazione del principio di reciproco riconoscimento, tra gli Stati membri, delle sentenze penali che irrogano pene detentive e misure privative della libertà personale. 

Ne deriva che le decisioni giudiziarie adottate nello Stato membro di emissione possono, a determinate condizioni, trovare riconoscimento in altro Stato membro, cosiddetto di esecuzione, potendo essere equiparate, ad alcuni effetti, alle decisioni adottate nel medesimo Stato di esecuzione. Il Decreto sarà operativo a partire dal 5 dicembre 2011. 

Il trasferimento all'estero per l'esecuzione della pena sarà applicabile a determinate condizioni: 
- che si tratti di condanne a reati puniti con pena detentiva non inferiore a 3 anni; 
- che la persona interessata si trovi in Italia o sul territorio dello Stato di esecuzione; 
- che non esista altro procedimento penale in corso o un'altra condanna; 
- che la pena residua da scontare non sia inferiore a 3 mesi. 

La Corte d'appello dovrà pronunciarsi, in proposito, entro i 60 giorni successivi dall'arrivo della richiesta di trasferimento. Spetterà al ministero della Giustizia provvedere alla trasmissione e al ricevimento delle sentenze e alla trattazione di tutta la corrispondenza con gli altri Stati. Ammesso anche il contatto diretto tra le magistrature dei Paesi interessati, fatta salva la necessità di informarne comunque l'autorità politica. 

 Il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, sottolinea come l'Italia, con tale provvedimento, sia il primo Paese dell'Unione europea ad attuare la decisione quadro GAI 2008/909 con largo anticipo rispetto alla scadenza del 5 dicembre del 2011.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Al via i calcoli per l’acconto sull’imposta sulle rivalutazioni del TFR

28/11/2024

Flussi di ingresso 2025: ancora pochi giorni per la precompilazione delle domande

28/11/2024

Rivalutazione del TFR: come si calcola l’imposta sostitutiva

28/11/2024

Riforma dell'imposta sulle successioni: principali novità

28/11/2024

Licenziamento per simulazione di malattia: non occorre la querela di falso

28/11/2024

Crediti da Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere in 6 rate. Codici tributo

28/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy