L'INPS, con la circolare n. 87 del 18 giugno 2021, ha fornito le indicazioni operative per fruire dello sgravio contributivo totale per contratti di apprendistato di primo livello stipulati nell'anno 2020 e nell’anno 2021.
Lo sgravio è stato previsto, per il 2020, dall'articolo 1, comma 8, della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) e successivamente prorogato, per l’anno 2021, dal comma 12 dell’articolo 15-bis del decreto Ristori (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176).
Per i contratti di apprendistato di primo livello stipulati nel 2020 e nel 2021 il legislatore riconosce ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 uno sgravio contributivo del 100%.
Lo sgravio è applicato sulla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge n. 296/2006, per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo (articolo 1, comma 8, della legge n. 160/2019 e l’articolo 15-bis, comma 12, del decreto-legge n. 137/2020).
Si ricorda che il richiamato art. 1, c. 773, della L. 296/2006 ha ridotto, a regime, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 per gli apprendisti - generalmente pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali - all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e al 3%, per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo.
All’aliquota contributiva così determinata va poi aggiunto il contributo di finanziamento della NASpI pari all’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Lo sgravio si applica qualora ricorrano le seguenti condizioni.
Possono fruire dello sgravio contributivo totale di cui in parola i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 al momento dell’assunzione dell’apprendista di primo livello. Il beneficio contributivo permane anche se il limite dimensionale viene superato successivamente.
Ai fini del computo del limite dimensionale si devono considerare:
Il lavoratore assente, ancorché non retribuito (ad esempio, per servizio militare, gravidanza, ecc.), va escluso dal calcolo solamente se è computato il sostituto.
Sono invece esclusi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato nonchè i lavoratori somministrati, che si considerano in forza all’agenzia di somministrazione.
Le assunzioni devono essere effettuate con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, detto anche apprendistato di primo livello, regolato dall'articolo 43 del decreto legislativo n. 81/2015 e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 (art. 1, comma 8, della legge n. 160/2019) o tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 (art. 15-bis, comma 12, del D.L. n. 137/2020).
L'INPS ricorda che le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello sono possibili:
La durata del contratto, determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire, non può essere superiore a 3 anni ovvero a 4 anni nel caso di diploma professionale quadriennale (salvo le eccezioni previste dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2015).
È altresì possibile la proroga di un anno del contratto nei casi di cui all'articolo 43 del decreto legislativo n. 81/2015.
Oltre al rispetto delle condizioni su indicate il datore di lavoro deve risultare in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ed è tenuto al rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge, nonché degli accordi e contratti collettivi nazionali e di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Inoltre il datore di lavoro è tenuto ad osservare le disposizioni generali applicabili al contratto di apprendistato di primo livello. Si ricorda, in particolare (articolo 47, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015) che il datore di lavoro inadempiente nell’erogazione della formazione è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento superiore che sarebbe stato raggiunto dall’apprendista al termine del periodo di formazione, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi sanzione a titolo di omessa contribuzione.
Lo sgravio si applica sui primi 36 mesi di contratto di apprendistato di primo livello e comporta l’azzeramento dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro prevista dall'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge n. 296/2006.
Dal 37° mese torna ad applicarsi l’aliquota contributiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, ferma restando l’applicazione degli altri incentivi previsti dalle lettere a) e c) del comma 1 dell’articolo 32 del decreto legislativo n. 150/2015 per l’intera durata del contratto di apprendistato di primo livello.
L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista rimane, invece, pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione.
L'INPS evidenzia che per la determinazione dell’aliquota contributiva assume rilievo il profilo soggettivo relativo alla formazione dell’apprendista.
Di conseguenza, ai fini dell’applicazione dello sgravio contributivo totale per il 2020 e per il 2021, si deve tener conto di eventuali precedenti periodi di apprendistato di primo livello svolti dal medesimo lavoratore presso altri datori di lavoro. Lo sgravio totale verrà riconosciuto al datore di lavoro che occupa sino a 9 addetti limitatamente al periodo di apprendistato residuo rispetto ai 36 mesi previsti.
In caso di trasformazione di contratto di apprendistato di primo livello stipulato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 o tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 in contratto di apprendistato professionalizzante, lo sgravio contributivo totale e gli incentivi di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2015, si applicano limitatamente ai periodi di lavoro svolti antecedentemente alla trasformazione.
Per i primi 12 mesi di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato di primo livello (stipulato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 oppure nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021), il datore di lavoro con un numero di addetti non superiore a 9 è tenuto al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI, del contributo integrativo di cui all’articolo 25, comma 4, della legge n. 845/1978 (1,31% + 0,30%) e del c.d. ticket di licenziamento.
Se la trasformazione avviene dopo il trentaseiesimo mese di contratto di apprendistato di primo livello, l’aliquota contributiva datoriale per i primi 12 mesi è pari all’11,61% (10% + 1,31% + 0,30%).
Lo sgravio contributivo può essere fruito dal datore di lavoro interessato nel rispetto delle previsioni e dei massimali di aiuto di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis, nonché degli altri Regolamenti disciplinanti gli aiuti de minimis per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, che operano nel settore della pesca e nella produzione primaria di prodotti agricoli.
L'INPS, infine, fornisce indicazioni per la compilazione del flusso Uniemens per le assunzioni di apprendisti con decorrenza gennaio 2020, facendo presente che i datori di lavoro interessati, che abbiano utilizzato codici tipo contribuzione impropri, dovranno valorizzare:
La valorizzazione del codice causale può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza luglio e agosto 2021.
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