L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il principio di diritto n. 3/2024, con il quale si forniscono alcune importanti indicazioni sull'interpretazione corretta dei termini "piattaforma" e "venditore" come definiti nel Decreto legislativo n. 32/2023 di attuazione della Direttiva (UE) 2021/514, conosciuta come DAC 7.
In particolare, in risposta a dubbi emersi durante l'applicazione di queste normative, sono state sollevate specifiche questioni interpretative attraverso un'istanza di interpello, focalizzate su due aspetti principali:
Prima di vedere quali sono le risposte offerte dall’Amministrazione finanziaria nel documento di prassi del 3 ottobre 2024, ricordiamo quale è la normativa di riferimento e come questa sia stata attuata nel nostro ordinamento.
La Direttiva (UE) 2021/514 del 22 marzo 2021, comunemente denominata DAC 7, rappresenta un passo significativo nell'adattamento della cooperazione amministrativa fiscale all'era digitale. Essa modifica la precedente Direttiva 2011/16/UE, mirando a intensificare la lotta contro le frodi, l'evasione e l'elusione fiscale che possono essere facilitate dalla digitalizzazione dell'economia.
Il fulcro della DAC 7 è l'obbligo imposto ai gestori di piattaforme digitali di raccogliere e trasmettere informazioni dettagliate riguardanti i venditori che utilizzano le loro piattaforme per svolgere attività commerciali. Tali informazioni devono essere comunicate alle amministrazioni fiscali nazionali, che poi le scambieranno tra gli Stati membri dell'UE, consentendo così una più accurata ricostruzione dei ricavi generati via web, particolarmente quando i proventi provengono da piattaforme stabilite in giurisdizioni estere.
In aggiunta, nell'ambito OCSE, sono state sviluppate le "Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy", accompagnate da un commento dettagliato. Queste regole stabiliscono un quadro normativo che assicura uno scambio di informazioni tra i gestori di piattaforme e le autorità fiscali, paragonabile a quello previsto dalla Direttiva DAC 7. L'obiettivo di queste regole è ampliare l'ambito della cooperazione amministrativa al di là dei confini dell'Unione Europea, facilitando nel contempo una riduzione degli obblighi di compliance per i gestori delle piattaforme digitali. Questo approccio mira a integrare efficacemente le economie digitali nell'infrastruttura fiscale globale, promuovendo trasparenza e equità fiscale.
Il Decreto Legislativo n. 32/2023 rappresenta il mezzo attraverso il quale l'Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2021/514 (DAC 7), che mira a intensificare la cooperazione amministrativa per combattere l'evasione e la frode fiscale nell'era digitale.
Questo decreto impone ai gestori di piattaforme digitali una serie di obblighi significativi, volti a garantire la trasparenza fiscale e a prevenire l'erosione della base imponibile.
Tra gli obblighi principali figurano:
Le disposizioni attuative del Decreto legislativo n. 32/2023 sono state ulteriormente specificate con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 406671/2023, che ha delineato le modalità e i termini per la comunicazione di queste informazioni, assicurando così un'integrazione efficace delle piattaforme digitali nel sistema fiscale nazionale e europeo.
Specificamente, secondo il punto 8 del suddetto provvedimento, i soggetti obbligati devono inviare le informazioni attraverso i servizi telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate.
Con un'istanza di interpello, sono state richieste chiarificazioni riguardo all'interpretazione corretta dei termini "piattaforma" e "venditore", definiti rispettivamente alle lettere a) e n) del comma 1 dell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 32/2023. Questo per determinare la corretta applicazione degli obblighi di comunicazione imposti ai gestori di piattaforme dall'articolo 10 del medesimo decreto.
Il Principio di Diritto n. 3/2024 emesso dall'Agenzia delle Entrate ha chiarito l'interpretazione della definizione di "piattaforma" ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del DLgs. 32/2023. Secondo questa definizione, per "piattaforma" si intende "qualsiasi software accessibile agli utenti", inclusi i siti web, che facilita il collegamento tra venditori e utenti per lo svolgimento di un'attività pertinente, sia essa diretta o indiretta. Importante notare che la definizione non implica necessariamente un contatto diretto tra venditori e acquirenti e include anche le operazioni svolte indirettamente, tramite la piattaforma o il suo gestore. Ciò include, ad esempio, situazioni in cui il gestore della piattaforma agisce in nome proprio ma per conto dell'utente-venditore, non escludendo queste operazioni dagli obblighi di comunicazione.
Questa interpretazione è allineata con quella delle "Model Rules" dell'OCSE, che definiscono una "piattaforma" come un supporto tecnologico che facilita ai venditori l'offerta di servizi pertinenti, indipendentemente dal fatto che i servizi siano forniti direttamente o tramite l'acquisto e la rivendita da parte della piattaforma stessa. Anche per le attività come la locazione di alloggi, le piattaforme che agiscono per conto di terzi rientrano in questa definizione, estendendo così l'ambito di applicazione degli obblighi di comunicazione ad un'ampia varietà di operazioni e modelli commerciali online.
Nel Principio di Diritto n. 3/2024, l'Agenzia delle Entrate ha specificato anche la nozione di "venditore" come delineata nell'articolo 2, comma 1, lettera n) del DLgs 32/2023. Secondo questa definizione, il termine "registrato sulla piattaforma" abbraccia tutti i casi in cui i dati di un venditore che utilizza la piattaforma sono stati acquisiti in qualche modo dalla stessa. Di conseguenza, questa nozione non si limita esclusivamente agli utenti che hanno creato un profilo o un account, ma si estende anche a coloro che hanno stabilito una relazione contrattuale con il gestore della piattaforma, anche se non formalmente registrati con un account.
Questa interpretazione ampia significa che tutte le interazioni che portano all'acquisizione di dati da parte della piattaforma, indipendentemente dalla formalità di un account, sono rilevanti ai fini della normativa. Ciò include le situazioni in cui un venditore interagisce con la piattaforma attraverso accordi contrattuali che non comportano la creazione di un account utente tradizionale.
Tale interpretazione è allineata con le indicazioni del Commentario alle Model Rules dell'OCSE, che suggerisce una lettura estensiva del concetto di "registrato" per includere varie forme di relazione contrattuale con il gestore della piattaforma, ampliando così il campo di applicazione degli obblighi di comunicazione finanziaria e fiscale.
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