La legge di gara di un appalto non può imporre ai concorrenti l’applicazione di un CCNL determinato, in quanto l’applicazione, appunto, di un determinato contratto collettivo rientra nelle prerogative dell’imprenditore e nella libertà negoziale delle parti.
Tuttavia, l’impresa concorrente, nella scelta del contratto nazionale, deve comunque rispettare la coerenza del medesimo con l’oggetto dell’appalto posto in gara.
Ed è sulla base di questa ultima considerazione che il Consiglio di stato, con sentenza n. 267 del 17 gennaio 2018, ha ritenuto il CCNL prescelto da una impresa concorrente come “inappropriato” rispetto alla gara per un appalto di servizi specificamente bandita dalla Regione Sardegna.
Il CCNL individuato – si legge nella decisione - era riferito ad un ambito molto vasto che ricomprendeva attività non principali, né prevalenti, ma assolutamente residuali rispetto alle attività di facchinaggio, oggetto di gara.
Così, per giustificare l’applicazione di una disciplina che non aveva alcuna pertinenza con il rapporto da regolare e che avrebbe determinato anche squilibri nell’offerta economica, non poteva certamente farsi richiamo ai citati principi sulla libertà negoziale delle parti e sull’autonomia dell’imprenditore.
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