Dal 1° luglio 2023 è efficace, con i relativi allegati, il nuovo codice degli appalti contenuto nel decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le cui disposizioni sono entrate in vigore il 1° aprile 2023.
Dal 1° luglio 2023 è abrogato il precedente codice degli appalti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), che però continuerà ad applicarsi ai procedimenti in corso.
Sono fatte salve le specifiche disposizioni transitorie contenute nell’articolo 225 del D.lgs. n. 36/2021 e che, in particolare, prevedono un’efficacia differita al 1° gennaio 2024 per:
Forniamo di seguito una guida schematica al nuovo Codice degli appalti che si compone di 5 libri, 229 articoli e 38 allegati, con una opportuna premessa: le nuove disposizioni necessitano di uno o più regolamenti che diano attuazione concreta alle norme e ne agevolino una applicazione uniforme e concorde su tutto il territorio nazionale (per i regolamenti approvati si veda in calce)
Il Libro I del nuovo Codice Appalti comprende dli articoli da 1 a 47, è rubricato “Dei principi, della digitalizzazione, della programmazione e della progettazione” ed è suddiviso in 4 Parti.
La Parte I, definisce princìpi generali ispiratori e ambito di applicazione del nuovo Codice dei contratti pubblici e delinea la figura del Responsabile unico del progetto (RUP), le fasi della procedura di affidamento dell’appalto pubblico nonché i tempi e le regole di stipulazione del contratto.
La Parte II disciplina la digitalizzazione dei contratti pubblici focalizzandosi sui principi e sui diritti digitali, sulle fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, sull’ecosistema nazionale di e-procurement, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, sugli obblighi di pubblicazione e sull'Anagrafe degli operatori economici. Modificata inoltre la disciplina sull’accesso e riservatezza.
La Parte III è dedicata alla programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi. Si disciplinano il procedimento di localizzazione e approvazione del progetto delle opere, le procedure di pianificazione, programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche la cui realizzazione riveste carattere di urgenza e di preminente interesse nazionale e l’istituto del dibattito pubblico.
La Parte IV è dedicata alla progettazione in materia di lavori pubblici, che si articola nel progetto di fattibilità tecnico-economica e nel progetto esecutivo e ne disciplina i processi di verifica.
Disposizioni ad hoc disciplinano l’appalto integrato, gli incentivi per le funzioni tecniche e i concorsi di progettazione, l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Il Libro II, suddiviso in 7 Parti, racchiude, dall’articolo 48 all’articolo 140, la disciplina dell’appalto nei settori ordinari.
La Parte I reca la disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, cd. contratti sottosoglia.
La Parte II contiene una miscellanea di disposizioni eterogenee, ma comuni all’appalto. Vi rientrano la disciplina delle clausole sociali del bando di gara e degli avvisi, degli accordi quadro di durata non superiore a 4 anni e dei contratti riservati a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi o nel contesto di programmi di lavoro protetti.
La Parte III delinea ruoli e compiti delle stazioni appaltanti (e i requisiti necessari per ottenere la qualificazione, obbligatoria per appaltare opere pubbliche d'importo superiore ai 500mila euro) e dà la definizione di operatore economico (imprenditori, consorzi, raggruppamenti temporanei, aggregazioni tra imprese).
La Parte IV disciplina le diverse procedure di scelta dei contraenti per l'aggiudicazione di appalti pubblici (procedura aperta; procedura ristretta; procedura competitiva con negoziazione; dialogo competitivo; partenariato per l'innovazione).
La Parte V stabilisce le modalità di svolgimento delle procedure, dagli atti preparatori alla selezione delle offerte, prevedendo che tutte le procedure di scelta del contraente siano indette mediante bandi o avvisi di gara, nei quali venga indicato il codice identificativo di gara (CIG).
Sono definite inoltre le cause di esclusione automatica e non automatica dalla partecipazione a una procedura d’appalto anche con riferimento ai raggruppamenti di imprese e alle ipotesi di illecito professionale grave.
Individuati i requisiti di ordine speciale per la partecipazione agli appalti di lavori, servizi e forniture e i requisiti di partecipazione a procedure di lavori di rilevante importo.
Stabiliti i principi generali in materia di selezione delle offerte nonché i criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e la valutazione delle offerte anormalmente basse e viene riproposta, innovandola, la disciplina del rating di impresa.
La Parte VI è dedicata all’esecuzione del contratto di appalto: ruolo del RUP, modalità di controllo tecnico contabile e amministrativo, modalità di collaudo e garanzie fideiussorie.
Una disposizione ad hoc è dedicata al subappalto definito come il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.
Vengono infine disciplinate le fattispecie di recesso e risoluzione del contratto di appalto, la possibilità di modificare i contratti in corso di esecuzione o di sospendere l'esecuzione, di inserire penali e premi di accelerazione.
La Parte VII reca disposizioni particolari per alcuni contratti dei settori ordinari (servizi sociali e servizi assimilati; appalti riservati, servizi di ristorazione e servizi sostitutivi di mensa; contratti nel settore dei beni culturali; contratti gratuiti e forme speciali di partenariato; servizi di ricerca e sviluppo e contratti nel settore della difesa e sicurezza).
Il Libro III, negli articoli da 141 a 173, rubricato “Dell’appalto nei settori speciali”, è suddiviso in 4 Parti.
La Parte I reca le disposizioni generali e le regole da applicare ai contratti dei settori gas ed energia termica, elettricità, acqua, servizi di trasporto, porti e aeroporti, servizi postali, estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi.
La Parte II stabilisce le norme applicabili alle procedure di scelta del contraente nei settori speciali; la Parte III regolamenta i bandi, gli avvisi e gli inviti e la Parte IV è dedicata alle modalità di selezione dei partecipanti.
Gli articoli da 174 a 208 del Libro IV, suddiviso in 6 Parti, disciplinano il partenariato pubblico-privato e le concessioni.
La Parte I regolamenta il partenariato pubblico-privato (PPP).
La Parte II è invece dedicata ai contratti di concessione: oggetto e ambito di applicazione, durata, soglie e metodi di calcolo del valore stimato, bandi e regole di pubblicazione, procedimento di concessione, criteri di aggiudicazione, regole di esecuzione nonché i cd. contratti misti di concessione.
La Parte III disciplina la locazione finanziaria e la Parte IV reca norme sul contratto di disponibilità.
La Parte V, oltre a contenere una serie di altre disposizioni in materia di gara, disciplina il privilegio sui crediti, i contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica, il partenariato sociale e la cessione di immobili in cambio di opere.
La Parte VI, infine, regolamenta l’affidamento di servizi globali.
Il Libro V, articoli da 209 a 229, è dedicato al contenzioso e all'ANAC e reca inoltre disposizioni finali e transitorie.
La Parte I disciplina i ricorsi giurisdizionali e i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.
La Parte II invece affronta la tematica della governance, con particolare riferimento all’indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio presso la Cabina di regia.
Sono definiti i compiti attributi a ANAC e le funzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della struttura tecnica di missione.
La Parte III infine stabilisce l’entrata in vigore e l’efficacia temporale delle disposizioni del Codice nonché reca le disposizioni transitorie e di coordinamento con le specifiche abrogazioni di norme espressamente previste.
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