Il decreto PNRR ha inasprito l’apparato sanzionatorio per il contrasto del lavoro irregolare.
Ritorna la somministrazione fraudolenta per la quale l’utilizzatore e il somministratore sono puniti, dal 2 marzo 2024, con la pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda di 100 euro per ogni lavoratore coinvolto e per ogni giornata di somministrazione.
Ma, attenzione, dimostrare la sussistenza somministrazione fraudolenta non sarà semplice, avendo il legislatore richiesto che la stessa si posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore
E le novità non si fermano qui.
Il decreto PNRR infatti estende la responsabilità solidale retributiva e contributiva alle ipotesi di interposizione illecita. Più nel dettaglio, la responsabilità solidale retributiva e contributiva è estesa in capo all’utilizzatore anche nei casi di utilizzazione illecita per somministrazione abusiva e di appalto e di distacco illecito.
Particolarmente critica risulta poi la disposizione che prevede che, per il personale impiegato in appalti e subappalti, si debba garantire la corresponsione di un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale o territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto.
Cade, dunque, il riferimento alla criterio della maggiore rappresentatività, virando verso la nuova concezione del "contratto maggiormente applicato" i cui limiti sono designati da un generico riferimento al settore e alla zona.
Sono queste alcune delle sostanziali novità contenute dall’art. 29 del decreto PNRR per prevenire e contrastare il lavoro irregolare, analizzate nell'approfondimento che segue.
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