Si approssima la terza e ultima scadenza per la trasmissione della domanda di certificazione del diritto alla prestazione, propedeutica alla domanda di liquidazione dell’indennità APE sociale. Il termine scade il 30 novembre 2023 per chi non vi ha provveduto nelle precedenti finestre temporali (31 marzo e 15 luglio).
L’APE sociale non è un trattamento pensionistico ma una indennità ponte, a carico dello Stato, erogata dall’INPS entro determinati limiti di spesa e fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia o fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia.
Introdotta in via sperimentale dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi da 179 a 186, legge 11 dicembre 2016, n. 232), l’indennità spetta a coloro che hanno perfezionato i requisiti per l’accesso al beneficio entro il 31 dicembre 2023 per effetto della proroga contenuta nella legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 288-291, legge 29 dicembre 2022, n. 197).
L’APE sociale può essere riconosciuta ai lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione Separata INPS che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già pensionati (più dettagliatamente, titolari di pensione diretta in Italia o all'estero).
Tali soggetti devono trovarsi in una delle seguenti condizioni, tassativamente previste dalla legge.
Categorie beneficiarie e requisiti contributivi
Condizione |
Requisito contributivo |
Disoccupati Soggetti che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante |
Anzianità contributiva di almeno 30 anni, ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni |
Caregivers Soggetti che assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti |
Anzianità contributiva di almeno 30 anni, ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni |
Disabili Soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% |
Anzianità contributiva di almeno 30 anni, ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni |
Addetti a professioni gravose Lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità, che hanno svolto da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7 una o più delle seguenti professioni gravose (allegato 3, legge 234/2021):
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Anzianità contributiva di almeno 36 anni, ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni
Anzianità contributiva di almeno 32 anni per gli operai edili individuati con i codici ISTAT presenti nell’allegato 3, come indicati nel CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, per i ceramisti (classificazione ISTAT 6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione ISTAT 7.1.3.3), ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni
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L'accesso al beneficio è inoltre subordinato alla cessazione di attività di lavoro svolta in Italia o all'estero, ma è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o parasubordinata se i redditi non superano gli 8.000 euro lordi annui e con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo nel limite di reddito di 4.800 euro lordi annui.
L'indennità APE sociale è riconosciuta nei seguenti importi:
ATTENZIONE: L'importo dell'indennità non è rivalutato, né integrato al trattamento minimo.
I potenziali beneficiari dell’APE sociale, che entro il 31 dicembre 2023 si trovino o si potrebbero trovare nelle condizioni prima indicate, sono tenuti, prima di inviare domanda di prestazione, a presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio.
Sono tre le finestre temporali previste per la domanda di certificazione del diritto.
Termine di presentazione |
Esito INPS |
Entro il 31 marzo |
30 giugno |
Entro il 15 luglio |
15 ottobre |
Oltre il 15 luglio, ma entro il 30 novembre |
31 dicembre |
La domanda di certificazione dei requisiti per accedere all’APE sociale va presentata in via telematica utilizzando il seguente servizio:
Per la successiva domanda di prestazione, il servizio da utilizzare è il seguente
In entrambi i casi è necessario dotarsi delle credenziali Spid, Cie o Cns.
ATTENZIONE: L’ultima finestra temporale è concessa per una istanza tardiva. Le domande presentate entro il 30 novembre sono prese in considerazione esclusivamente in caso vi siano risorse finanziarie.
L’APE sociale, in presenza di tutti i requisiti, decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di trattamento, previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all’estero.
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