L'Ordine dei dottori commercialisti di Verona si rivolge al Consiglio Nazionale per avere delucidazioni circa gli obblighi antiriciclaggio in capo agli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC), alla luce del fatto che la Legge n. 3/2012 sottolinea la natura esclusivamente pubblicistica e le indispensabili condizioni di indipendenza e professionalità di tale Organismo.
Il Cndcec con un pronto ordine n. 37/2016 ripercorre brevemente la natura giuridica e le funzioni degli OCC, evidenziando come il Dlgs 231/2007 non contempla gli organismi di composizione della crisi tra i destinatari degli obblighi di adeguata verifica, conservazione e registrazione, in quanto la disciplina antiriciclaggio non è stata finora modificata in tal senso.
In relazione al fatto se l'attività svolta dagli OCC debba essere assoggettata agli obblighi antiriciclaggio, il Cndcec osserva che oggetto di osservazione deve essere piuttosto l'attività svolta dai professionisti iscritti nell'elenco dei “gestori della crisi” istituito dagli OCC.
Pertanto, secondo il Consiglio nazionale, gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento sono esonerati dagli obblighi antiriciclaggio. Mentre per quanto riguarda i professionisti iscritti nell'elenco dei gestori della crisi istituito dall'Organismo stesso, l'insorgere di tali obblighi è subordinato al conferimento di un incarico da parte del soggetto “cliente” nei confronti del quale è resa la prestazione professionale.
Nel caso di specie, però, l'incarico al professionista è conferito dal Referente individuato dall'OCC, pertanto nessuno obbligo di adeguata verifica dovrebbe gravare sui professionisti incaricati.
Considerazioni diversi si devono fare, invece, per quanto riguarda l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette alla UIF, obbligo che grava anche sui professionisti gestori della crisi ogni qualvolta sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Così, secondo il Cndcec, i gestori della crisi risulterebbero esclusi dagli obblighi di adeguata verifica, ma non da quelli di segnalazione delle operazioni sospette.
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