Massimale unico per le integrazioni salariali ad ampio raggio. Infatti, per i trattamenti di CIGO, CIGS e per l’assegno di integrazione salariale del FIS, con periodi iniziati nel corso del 2021 e proseguiti nel 2022, si applica il cd. “massimale unico” – introdotto dalla L. n. 234/2021 – per il periodo di pagamento decorrente dal 1° gennaio 2022. Viene, così, superata la logica secondo cui il nuovo massimale avrebbe dovuto operare per i soli trattamenti iniziati dal gennaio 2022. In presenza, per esempio, di un intervento di cassa che riguarda i mesi di novembre, dicembre 2021 e gennaio 2022, quest’ultimo sarà trattato in maniera più favorevole.
A darne notizia è l’INPS, con il messaggio n. 1282 del 21 marzo 2022.
Al fine di garantire una maggiore tutela economica in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con ricorso ai trattamenti di integrazione salariale, l’art. 1, co. 194, della L. n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) ha stabilito, per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, il superamento dei previsti due massimali per fasce retributive attraverso l’introduzione di un unico massimale annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.
Dal 1° gennaio 2022, l’importo massimo è pari a:
L’art. 1, co. 207, lett. c), della Legge di Bilancio 2022, prevede che, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, l’assegno di integrazione salariale è riconosciuto dal FIS per le seguenti durate massime:
In ordine al criterio di computo dei suddetti limiti temporali - considerato che al FIS si applicano le disposizioni in materia di cassa integrazione ordinaria (CIGO), ove compatibili – i limiti massimi possono essere calcolati avuto riguardo non a un’intera settimana di calendario, ma alle singole giornate di sospensione del lavoro e considerando come usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei o cinque giorni, a seconda dell’orario contrattuale previsto in azienda.
L’articolo 14 del D.Lgs n. 148/2015 prevede che, nei casi di sospensione o riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale:
In relazione alle richieste di chiarimenti pervenute da parte di associazioni di categoria datoriale e da parte degli intermediari, si conferma che, ai fini della comunicazione, opera il criterio della prossimità territoriale; conseguentemente, laddove le sospensioni/riduzioni riguardino Unità produttive ubicate in più Regioni, dovranno essere inviate distinte comunicazioni.
Infine, il messaggio, per quanto riguarda Unità produttive non interessate da trattamenti di integrazione salariale, conferma la possibilità per i datori di lavoro di procedere con i licenziamenti individuali o individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo.
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