Ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è preclusa ai beneficiari di integrazioni salariali in costanza di rapporto di lavoro la possibilità di cumulare il diritto al trattamento con ulteriori attività di lavoro dipendente o autonomo, per le giornate di lavoro effettuate. Tale generico principio non deve però intendersi assoluto, sussistendo molteplici casi di cumulabilità parziale o totale della prestazione con i redditi derivanti dalla nuova attività intrapresa. Le linee guida fornite dall'Istituto previdenziale sono contenute nella Circolare INPS 4 ottobre 2010, n. 130.
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