Ammortizzatore sociale unico: ecco come fare istanza di rettifica

Pubblicato il 02 novembre 2023

L’ammortizzatore sociale unico, introdotto dall’art. 7 del D:L. n. 61/2023 a tutela dei lavoratori dipendenti del settore privato e delle relative aziende colpite dalle alluvioni del mese di maggio 2023, torna ad essere oggetto di istruzioni Inps con particolare riferimento alla consultazione delle domande, la gestione degli esiti e l’invio delle eventuali istanze di rettifica.

Vediamo quanto contenuto nel messaggio Inps n. 3825 del 31 ottobre 2023, rinviando per un quadro completo della materia all’articolo “Decreto alluvione, ammortizzatore unico e una tantum autonomi”.

Domande scartate in accettazione

Come illustrato nel precedente messaggio n. 2264/2023, per ogni domanda presentata tramite il servizio di “Comunicazione Bidirezionale”, il datore di lavoro richiedente riceve una risposta con gli esiti dei controlli effettuati in fase di istruttoria.

In presenza di anomalie, alla comunicazione di risposta vengono inoltre allegati due file contenenti gli esiti delle domande presentate e le decodifiche dei codici di errore.

Eventuali comunicazioni inviate in risposta a una comunicazione di riscontro pervenuta tramite “Comunicazione Bidirezionale”, senza che sia stata creata una nuova comunicazione di richiesta, vengono scartate con il messaggio: “Per inviare un flusso è necessario sempre creare una nuova richiesta”.

I file scartati per questo motivo vanno quindi trasmessi nuovamente tramite la creazione di una nuova richiesta nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.

Soggetti irreperibili

Come chiarito con il messaggio n. 689/2019, l’Istituto ribadisce che l’irreperibilità non può essere considerata di per sé causa ostativa al riconoscimento delle prestazioni a sostegno del reddito; nel caso di specie, la residenza è prevista come requisito di accesso solo per i lavoratori subordinati che siano stati impossibilitati a recarsi al lavoro in quanto residenti in uno dei Comuni alluvionati; solo per tali soggetti, quindi, nel caso in cui risultassero irreperibili, le domande sono respinte in automatico e il datore di lavoro dovrà comunicare al lavoratore che, in difetto di regolarizzazione della propria situazione anagrafica presso il Comune di residenza, il pagamento non potrà essere effettuato.

Per tutte le altre tipologie di lavoratori l’irreperibilità non rileva e la prestazione va quindi in pagamento.

Domande di rettifica

Dal 6 novembre 2023, il datore di lavoro che voglia rettificare i dati di una domanda già trasmessa e non respinta deve annullare la precedente domanda, inviando un flusso con la medesima “Posizione-contributiva”, “Codice-Fiscale-Lavoratore”, “Competenza” e “Tipologia beneficiario” con l’indicazione di un numero di giorni di sospensione pari a “0”, e poi inviare la nuova domanda con i dati rettificati.

In caso contrario, le domande aventi a oggetto la medesima “Posizione-contributiva”, “Codice-Fiscale-Lavoratore”, “Competenza” e “Tipologia beneficiario” di una precedente domanda già inviata saranno oggetto di reiezione con codice C00.1 (Posizione già trasmessa).

Le domande che a parità di “Posizione-contributiva”, “Codice-Fiscale-Lavoratore” e “Competenza” di una precedente richiesta già inviata presentano una “Tipologia beneficiario” diversa, vengono invece considerate e gestite come due domande indipendenti, per cui la seconda viene istruita e liquidata nel rispetto del numero massimo di giorni autorizzabili, sia con riferimento alla mensilità richiesta che ai limiti imposti dai commi 3 e 4 dell’art. 7 del Decreto Alluvione.

Sulla base dei dati inviati verranno quindi ricalcolati i giorni riconosciuti e l’importo del pagamento, tenendo conto di quanto eventualmente già pagato con la precedente richiesta.

NOTA BENE: Se dal ricalcolo del numero dei giorni riconosciuti effettuato a seguito di rettifica emerga un importo inferiore a quello già erogato, l’importo in eccedenza è considerato indebito con avvio delle conseguenti attività di recupero del credito.

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