In caso di accertamento della guida in stato di ebbrezza a mezzo di etilometro, non costituisce violazione dei diritti di difesa dell’indagato né il mancato avviso al difensore da parte del personale operante, né il fatto che quest’ultimo abbia proceduto senza attendere l’arrivo del difensore.
Questo, anche se il legale abbia comunque avuto notizia dell’imminente compimento dell’atto urgente ed intenda parteciparvi.
Ed infatti, l’articolo 356 del Codice di procedura penale statuisce solo la facoltà per il difensore di assistere alla perquisizione e agli accertamenti urgenti ed all’eventuale sequestro senza che il medesimo abbia diritto ad essere preventivamente avvisato.
Inoltre, anche l’articolo 114 delle disposizioni di attuazione al C.p.p., impone solo, alla polizia giudiziaria, nel procedere al compimento degli atti indicati nell’articolo sopra citato, l’obbligo di avvertire la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, ma non pone alcun obbligo di avviso per il difensore medesimo.
E’ quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 22840 del 31 maggio 2016.
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