Al danneggiato basta la prova della difformità della prestazione medica
Pubblicato il 11 ottobre 2012
La Corte di cassazione, con la
sentenza n. 17143 del 9 ottobre 2012, ha cassato, con rinvio, la decisione con cui i giudici di merito avevano rigettato le richieste risarcitorie avanzate dai genitori di un bimbo che aveva irreversibilmente perso il
visus all’occhio destro e contratto una forte miopia al sinistro a causa di una fibroplasia retro lenticolare asseritamente insorta per essere stato lasciato in incubatrice per 45 giorni senza adeguata assistenza e controllo.
Mentre i giudici dei gradi di merito avevano escluso la responsabilità del medico e della struttura sanitaria ritenendo non sufficientemente provato il nesso di causalità tra la condotta del sanitario e la patologia insorta, la Corte di legittimità ha ricordato come, in tema di responsabilità medica, il danneggiato sia tenuto solamente a provare l’esistenza del contratto e la difformità della prestazione ricevuta rispetto al modello normalmente realizzato da una condotta improntata alla dovuta diligenza.
Al debitore, per contro, “
presunta la colpa, incombe l’onere di provare che l’inesattezza della prestazione dipende da causa a lui non imputabile, e cioè la prova del fatto impeditivo”.
E per la Corte, inoltre, nella sentenza impugnata era stata omessa la considerazione in base alla quale, nell’accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del “
più probabile che non”.