Con due Pronto Ordine il Cndcec si è occupato di esercizio abusivo della professione e di questioni di incompatibilità.
Sussiste il reato di esercizio abusivo della professione, oltre quando è mancante l’abilitazione dello Stato e l’iscrizione negli appositi Albi, anche quando il professionista si trova nell’impossibilità temporanea di esercitare la professione perché soggetto a provvedimento disciplinare di sospensione dall’esercizio della professione.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 348 del codice penale, chiunque abusivamente eserciti una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 103 a 516 euro.
Con il PO n. 24 del 12 marzo 2018, il Cndcec ricorda che con sentenza n. 20439/2007 la Cassazione penale ha affermato che incorre nel reato di esercizio abusivo della professione il soggetto che, benchè abilitato ed iscritto all’Albo, si trovi sospeso dall’esercizio della professione, soggiacendo al detto reato non solo chi non sia iscritto nel relativo Albo ma anche chi, dopo esservi stato iscritto, sia stato radiato o sospeso dall’esercizio professionale. Infatti l’attualità dell’abilitazione all’esercizio professionale “è presupposto dei requisiti di probità e competenza tecnica ritenuti necessari dalla legge”.
Deve, quindi, essere sussistente il reato di cui all’art. 348 del codice penale quando il professionista continua ad esercitare la professione pur essendo stato sospeso, interdetto o cancellato dall’albo di riferimento.
Con PO n. 32 del 20 marzo 2018, viene trattato il caso di un'iscritta vincitrice di una procedura concorsuale per un posto di impiegato comunale a tempo determinato, per trenta ore settimanali.
Le norme, viene ricordato, sanciscono il divieto di cumulo con l'esercizio di attività professionale per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Però non sussiste incompatibilità se il dipendente delle pubbliche amministrazioni ha un rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.
In caso contrario, invece, sussiste una causa di incompatibilità con l'esercizio della professione di commercialista e quindi l’istante non potrà essere iscritta nella sezione A dell'albo dei commercialisti, potendo soltanto chiedere il trasferimento della propria iscrizione nell'elenco dei non esercenti.
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