Tra le novità che emergono dalla bozza del nuovo decreto legge Aiuti quater, approvato dal Governo Meloni nel Cdm del 10 novembre, vi è l’innalzamento del welfare aziendale esente da Irpef.
Nello specifico, l’articolo 3, comma 10, della bozza del provvedimento innalza a 3mila euro, solo per il 2022, il limite di esenzione dei fringe benefit messi a disposizione dei dipendenti.
Si tratta di una norma sintetica, che va ad agire direttamente sull’articolo 12 del Decreto legge n. 115/2022 (cosiddetto decreto Aiuti-bis), recante le misure fiscali per il welfare aziendale, che aveva innalzato, per il solo 2022, fino a 600 euro annui il valore dei fringe benefit esenti.
Ora il nuovo provvedimento emergenziale adottato per fronteggiare il caro bollette, eleva l’importo fino a 3mila euro, continuando a comprendere ancora i rimborsi delle utenze domestiche per i consumi di gas, luce e acqua effettuati nel 2022, intestate al lavoratore o ai suoi familiari.
Ad essere interessati saranno i titolari di redditi di lavoro dipendente, che vedranno la soglia di fringe benefit erogabile entro il 12 gennaio 2023 aumentare da 600 euro a 3.000 euro.
NOTA BENE: La norma si applica a tutti i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati - quindi anche ai collaboratori - senza vincoli di reddito per accedere.
Inoltre, tali benefit possono essere dati anche ad personam, senza cioè la necessità di un accordo aziendale.
Si ricorda che nel nostro ordinamento i fringe benefit sono regolati dall'art 51 comma 3 del TUIR, che fissa la soglia a 258,23 euro.
NOTA BENE: I "fringe benefits" sono le erogazioni in natura sotto forma di beni e servizi (per esempio: auto aziendale, cellulare, nido aziendale) o anche buoni /voucher rappresentativi (quali: buoni carburante o buoni spesa) che l'azienda decide di assicurare ai dipendenti come premio ad personam e incentivo alla fidelizzazione, in aggiunta alla busta paga.
Non rientra nell’ambito della soglia di esenzione l’importo dei buoni pasto che eccede il limite previsto dall’art. 51 comma 2 lett. c) del TUIR.
La nuova disposizione modificativa ricompresa nell’Aiuti quater, oltre ad aumentare l’importo delle erogazioni aziendali ai lavoratori e includere anche le somme erogate o rimborsate agli stessi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, conferma anche l’interpretazione della norma che l’Agenzia delle Entrate aveva già fornito con la sua recente circolare 35/E/2022 sullo stesso tema.
ATTENZIONE: Pertanto, il decreto Aiuti quater precisa che in caso di superamento del tetto massimo dell’importo esente, l'intero ammontare di fringe benefit è sottoposto a tassazione, non solo la parte eccedente.
Le aziende hanno ancora poche settimane di tempo per erogare i nuovi fringe benefit ai lavoratori con la maxisoglia prevista dal decreto Aiuti-quater.
SCADENZA: Le erogazioni ai dipendenti dovranno avvenire entro il 12 gennaio 2023.
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni interpreta la norma come “una sorta di tredicesima detassata per aiutare i lavoratori a pagare le bollette”.
Resta da vedere, però, ora quante aziende, in così breve tempo, saranno in grado di erogare somme elevate in fringe benefit.
ATTENZIONE: Il lavoratore dovrà presentare al datore di lavoro la documentazione che giustifichi la spesa sostenuta o, in alternativa, un’autocertificazione (in base al Dpr 445/2000) con la quale attesti il possesso della documentazione che prova il pagamento delle utenze, e gli elementi necessari per identificarle.
Inoltre, il datore dovrà acquisire anche una autocertificazione che attesti che le spese non siano state oggetto di richiesta di rimborso anche presso altri datori di lavoro.
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