Aiuti di Stato oltre il massimale, codici tributo per il riversamento volontario

Pubblicato il 06 luglio 2022

Istituiti i codici tributo per la restituzione dell’importo degli aiuti Covid eccedente il massimale spettante fissato dalla Commissione Ue, secondo le modalità stabilite dal decreto MEF dell’11 dicembre 2021.

Il citato decreto ministeriale, all’articolo 4, ha previsto che in caso di superamento dei massimali stabiliti, l’importo dell’aiuto eccedente tale massimale è volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.

Successivamente, l’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento direttoriale del 27 aprile 2022, emanato ai sensi dell’articolo 3, comma 5, e dell’articolo 4, comma 3, del richiamato decreto ministeriale, con il quale sono state disciplinate, tra l’altro, le modalità e i termini di restituzione volontaria degli aiuti in caso di superamento dei massimali sopra richiamati.

Nello specifico, tale provvedimento agenziale, al punto 1.4, stabilisce che le somme da restituire sono versate con le modalità di cui all’articolo 17 del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione.

Per tale ragione con la risoluzione n. 35 del 5 luglio 2022, l’Agenzia ha istituito i codici tributo da utilizzare nel Modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), per consentire la restituzione spontanea dell’importo degli aiuti di Stato eccedenti i limiti dei massimali, oltre che il versamento dei relativi interessi.

Si tratta dei seguenti codici tributo:

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando, nello specifico, nel campo “elementi identificativi” il “codice aiuto” della singola misura agevolativa indicato nella “TABELLA AIUTI” presente nelle istruzioni al modello di autodichiarazione dei requisiti Temporary Framework.

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