Per l’autodichiarazione inerente il rispetto dei massimali degli aiuti di Stato, tempi certi per l’invio (e, già c’è aria di proroga). Infatti, con il provvedimento n. 143438 dello scorso 27 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate ha definito contenuto, modalità e termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, prevista in attuazione del D.M. 11 dicembre 2021, approvandone anche il relativo modello e le specifiche tecniche, nonché le modalità e i termini di restituzione volontaria degli stessi aiuti in caso di superamento dei massimali previsti. La dichiarazione va presentata all’Agenzia delle Entrate dal 28 aprile al 30 giugno 2022, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del DPR 322/1998 mediante:
Una volta presentata la dichiarazione viene rilasciata, entro 5 giorni, una “ricevuta” che ne attesta la presa in carico oppure lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Dichiarazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia. Secondo le istruzioni alla compilazione del modello di dichiarazione, è possibile presentare una dichiarazione correttiva, in quanto in relazione ad uno stesso periodo, in caso di trasmissione di più dichiarazioni, “l’ultima Dichiarazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle validamente inviate”.
Con la comunicazione della Commissione Europea 19.3.2020 n. C(2020) 1863 final e successive modifiche è stato definito il Quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel contesto dell'epidemia di Covid-19. Successivamente, con l'articolo 1 commi 13 -17 del D.L. n.41/2021 è stato delineato un quadro normativo ad hoc (cd. regime “quadro” o “ombrello") finalizzato a consentire ai beneficiari delle misure di sostegno di usufruire dei massimali previsti per le Sezioni 3.1 "Aiuti di importi limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della Comunicazione della Commissione europea.
La comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final è stata, poi, modificata dalla Comunicazione 2021/C 473/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 novembre 2021. A seguito della predetta modifica ("Sesta modifica") la lettera a) del punto 22 della Sezione 3.1. "Aiuti di importo limitato" prevede ora che, "in qualsiasi momento ", l'importo complessivo dell'aiuto concedibile per impresa non possa superare il limite di 2,3 milioni di euro. L'aiuto può essere concesso entro e non oltre il 30 giugno 2022 e, come viene precisato in un'apposita nota della Comunicazione, "se l'aiuto è concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 30 giugno 2022".
Con il D.M. 11.12.2021 sono state definite le modalità attuative ai fini del monitoraggio del rispetto dei massimali previsti; conseguentemente, i soggetti beneficiari degli aiuti sono tenuti a presentare alle Entrate un'autodichiarazione nella quale “attestare” che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali di cui alla sezione 3.1 ovvero alla sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea.
Nello specifico, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ha ad oggetto il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework ovvero le condizioni previste dalla Sezione 3.12.
Requisiti soggettivi - sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” |
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a) |
l’impresa non risultava già in difficoltà al 31.12.2019, oppure l’impresa è di dimensione micro o piccola e, pur risultando già in difficoltà al 31.12.2019, non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e non ha ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, oppure, avendo ricevuto aiuti per il salvataggio, ha rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti, oppure, avendo ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non è più soggetta a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti; |
b) |
l’impresa è a conoscenza che gli aiuti ottenuti in eccesso rispetto all’importo massimo consentito, o oggetto di false dichiarazioni, dovranno essere restituiti dal beneficiario con i relativi interessi e che in caso di mancata restituzione volontaria dell’aiuto e degli interessi di recupero, il corrispondente importo dovrà essere sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui l’ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente ripagato. |
c) |
l’impresa non rientra tra i soggetti di cui all'articolo 162-bis del Tuir. |
Limiti massimi di aiuti di Stato |
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Periodo |
Settore |
Limiti sezione 3.1 |
19 marzo 2020 - 27 gennaio 2021 |
agricoltura |
€ 100.000 |
pesca e acquacoltura |
€. 120.000 |
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settori diversi dai precedenti |
€. 800.000 |
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28 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 |
agricoltura |
€. 225.000 |
pesca e acquacoltura |
€.270.000 |
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settori diversi dai precedenti |
€.1.800.000 |
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1° gennaio 2022 – 30 giugno 2022 |
agricoltura |
€. 290.000 |
pesca e acquacoltura |
€.345.000 |
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settori diversi dai precedenti |
€.2.300.000 |
Requisiti - 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” |
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a) |
l'aiuto è concesso entro il 30 giugno 2022 e copre i costi fissi scoperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1º marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, compresi i costi sostenuti in una parte di tale periodo (cd. “periodo ammissibile”). Per “costi fissi non coperti” si intendono i costi fissi sostenuti durante il periodo ammissibile che non sono coperti dagli utili durante lo stesso periodo e che non sono coperti da altre fonti, quali assicurazioni e da misure di aiuto temporanee previste dal Quadro temporaneo. |
b) |
nel periodo di riferimento rilevante per ogni misura (indicato nel quadro A), purché compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero in un periodo ammissibile di almeno 1 mese, comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, si è subito un calo del fatturato/corrispettivi di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019; |
c) |
l'intensità di aiuto non supera il 70% dei costi fissi non coperti oppure, per le microimprese e le piccole imprese, il 90% dei costi fissi, e le perdite subite durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti; |
d) |
si è a conoscenza che l’aiuto può essere concesso sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o, a seguito di idonea giustificazione qualora non disponibili, sulla base di conti fiscali; |
e) |
l’impresa è a conoscenza che gli aiuti ottenuti in eccesso rispetto all’importo massimo consentito, o oggetto di false dichiarazioni, dovranno essere restituiti dal beneficiario con i relativi interessi e che in caso di mancata restituzione volontaria dell’aiuto e degli interessi di recupero, il corrispondente importo dovrà essere sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui l’ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente ripagato; |
f) |
l’impresa non rientra tra i soggetti di cui all'articolo 162-bis del Tuir. |
Limiti aiuti di Stato - sezione 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" |
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Periodo |
Limiti sezione 3.2 |
13 ottobre 2020 - 27 gennaio 2021 |
3.000.000 euro |
28 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 |
10.000.000 euro |
1° gennaio 2022 – 30 giugno 2022 |
12.000.000 euro |
Ai fini della verifica dell’eventuale superamento del limite massimo di aiuti, i richiedenti devono calcolare l’importo complessivo degli aiuti di Stato (fiscali e non fiscali) di cui hanno beneficiato per ciascuna sezione. A tal fine, l’istanza prevede che nel quadro “A“ si fornisca indicazione dell’elenco degli aiuti di Stato ricevuti rispetto alla sezione 3.1 e/o alla sezione 3.12 del Framework (facendo attenzione a barrare la casella corrispondente alla Sezione nel cui ambito l’aiuto è ricevuto). Se il richiedente si trova in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato, nell’istanza occorre riportare nel quadro “B” i codici fiscali di tutti i soggetti facenti parte dell’impresa unica. Nel quadro “A”, quindi, vanno barrate le caselle degli aiuti di cui ha beneficiato il dichiarante e non anche gli altri soggetti con cui si trova in detta relazione di controllo. Per quanto riguarda, poi, gli altri aiuti erariali da considerare ai fini della compilazione del rigo del modello “Altri aiuti ricevuti nell’ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF (compresi quelli non fiscali e non erariali)” occorre tenere conto, ad esempio, della misura di cui all’articolo 26 del D.L. 34/2020 “Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni” e delle misure di cui all’articolo 136-bis, “Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole”, e di cui all'articolo 48-bis "Credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori". Il controllo del rispetto delle Sezioni 3.1 e 3.12, attraverso la dichiarazione, anche per le misure non ricomprese nel regime ombrello è effettuato limitatamente ai massimali previsti dalla V modifica del Temporary Framework.
Si ricorda, da ultimo, che per “impresa unica” si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui sopra per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate una “impresa unica”.
Con la risposta all’interpello n. 237 del 29.04.2022, l’Agenzia delle Entrate – in merito al credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo di cui agli artt. 28 del DL 34/2020 e 8 e 8-bis del D.L. n.137/2020 – ha, altresì, chiarito che spetta al contribuente scegliere, ai fini dell’applicazione dei massimali, quale data di concessione dell’aiuto la "data di presentazione della dichiarazione dei redditi" oppure la "data di approvazione della compensazione".
In particolare, il credito d'imposta spettante alla società per i canoni di locazione e affitto d'azienda soggiace al limite di:
Non trova applicazione il massimale di 2,3 milioni di euro. Nel caso rappresentato dall’istante, in particolare, avendo la società indicato il credito d’imposta nel modello Redditi SC 2020 (presentata il 2 novembre 2021) essa soggiace al limite di 1,8 milioni di euro in quanto l'aiuto di cui si discute può considerarsi concesso dopo la data del 27 gennaio 2021 ed entro il 30 giugno 2022. La società potrà fruire anche del credito d'imposta spettante per i canoni di locazione e affitto d'azienda dovuti per i mesi del 2020, pagati dopo il 30 novembre 2020, purché l'aiuto possa considerarsi concesso entro il 30 giugno 2022. In tal caso, ai fini della verifica del predetto limite massimo di 1.800.000 euro, bisognerà tenere conto della fruizione del credito d'imposta maturato precedentemente e di altri eventuali aiuti soggetti alle previsioni della sezione 3.1 del "Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19".
Stando alle istruzioni del modello, l'autodichiarazione deve essere presentata - dal 28 aprile al 30 giugno 2022 - dagli operatori economici che hanno beneficiato delle misure di aiuto riportate nell’articolo 1 comma 13 del DL 41/2021 (cd. regime "ombrello") richiamate dall’art. 1 del D.M. 11 dicembre 2021. Si tratta, nello specifico, degli aiuti elencati nella tabella che segue.
Agevolazione |
Norma di riferimento |
Contributi a fondo perduto |
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Credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda |
Art. 28 del DL 34/2020 |
Credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro |
Art. 120 del DL 34/2020 |
Esclusione dei versamenti IRAP |
Art. 24 del DL 34/2020 |
Esenzione IMU per particolari tipologie di immobili |
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Imposte Comune di Campione d'Italia |
Art. 129-bis del DL 34/2020 |
Definizione agevolata degli avvisi bonari |
Art. 5 del DL 41/2021 |
Esonero per il 2021 dal versamento del canone RAI per strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore |
Art. 6 co. 5 e 6 del DL 41/2021 |
Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia stata già resa “unitamente” al modello di comunicazione/istanza presentato per l’accesso agli aiuti elencati nell’art. 1 del D.M. 11 dicembre 2021, per i quali il relativo modello includeva la dichiarazione sostitutiva (come, ad esempio, l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo di cui al D.L. n. 73/2021), la presentazione della dichiarazione in esame non è obbligatoria sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di “ulteriori” aiuti tra quelli elencati. In tale ultimo caso, va presentata la dichiarazione riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente fruiti nonché di quelli già indicati nella precedente dichiarazione sostitutiva già presentata.
Inoltre, occorre presentare l’autodichiarazione quando il beneficiario:
I dati indicati nel modello di auto dichiarazione |
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Una annotazione a parte meritano i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata ex articolo 5, commi da 1 a 9 del D.L. n.41/2021, ossia i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata degli avvisi bonari. Trattasi, come noto, della misura - prevista a favore degli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020 – che permette di definire in via “agevolata” le somme dovute a seguito del controllo “automatizzato” in relazione alle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2017 e 2018. L’agevolazione interessa, in particolare, i soggetti con partita Iva attiva alla data del 23/03/2021 che hanno subito “una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente”. La riduzione deve emergere dalla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d’imposta 2020; per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva, ai fini della determinazione del parametro di riferimento riguardante la riduzione del volume d’affari, si fa riferimento all’ammontare dei ricavi e/o compensi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2020. La definizione agevolata consiste nell’abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità che l’Agenzia delle entrate:
Il beneficio, quindi, si sostanzia nello “stralcio” delle sanzioni e delle eventuali somme aggiuntive, in quanto il contribuente è tenuto al pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali.
La possibilità di beneficiare della definizione in esame sarà comunicata dall’Agenzia delle Entrate, in sede di notifica dell’avviso bonario a seguito dell’esito dei controlli previsti dall’articolo 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e per le dichiarazioni Iva dall’articolo 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, una volta verificati i presupposti per accedere alla definizione. In particolare, l'Agenzia, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate, individua i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d'affari o dei ricavi o compensi ed invia agli stessi, unitamente alla comunicazione di irregolarità, una “proposta di definizione” con l'indicazione dell'importo ridotto da versare. Le comunicazioni e le proposte sono inviate mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento. La definizione si “perfeziona” con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive.
Anche per detti soggetti occorre presentare autodichiarazione in quanto l’efficacia della definizione è subordinata al rispetto “dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni” (art. 5 co, 9 del DL 41/2021).
Ciò premesso con il provvedimento n. 143438/E/2022 viene stabilito che detti soggetti sono tenuti a presentare l’autodichiarazione entro il termine del 30 giugno 2022 ovvero, laddove l’accesso al beneficio sia successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata (provvedimento delle entrate del 18.10.2021, come modificato dal provvedimento del 3 dicembre 2021).
Nel caso in cui il termine per l’invio della dichiarazione cada successivamente al 30 giugno 2022, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti di Stato tra quelli elencati nell’articolo 1 del DM 11 dicembre 2021 sono tenuti a presentare:
Operativamente, la seconda dichiarazione dovrà essere compilata:
Gli importi eccedenti i limiti dei massimali previsti devono essere “volontariamente” restituiti (comprensivi degli interessi di recupero) oppure sottratti da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31.12.2021 (modello redditi 2022). In assenza di nuovi aiuti a favore del beneficiario o nel caso in cui l’ammontare dei nuovi aiuti non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l’importo da recuperare deve essere effettivamente riversato (articolo 4 del DM 11 dicembre 2021). A tal fine, nel modello di autodichiarazione è previsto un apposito riquadro da compilare per l’indicazione degli eventuali importi eccedenti i massimali che si intendono restituire. Nello specifico, l’apposito quadro va compilato nel caso in cui il dichiarante abbia ricevuto aiuti di Stato elencati nella sezione I del quadro A (per i quali si applica il regime "ombrello") in misura superiore ai massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework (tenendo conto dell'ammontare complessivo degli aiuti ricevuti dalle altre imprese con cui il dichiarante si trova in una relazione di controllo, rilevante ai fini della definizione di impresa unica), alla data di concessione di ogni singola misura agevolativa.
Così, ad esempio, nel caso in cui il beneficiario dovesse “sforare” il limite del massimale stabilito nel corso del primo periodo di vigenza della Sezione 3.1 (pari a 800.000 euro fino al 27 gennaio 2021) e non avesse la possibilità di allocare l'eccedenza all’interno della Sezione 3.12 (per mancanza dei requisiti ivi stabiliti), detta eccedenza non spettante potrebbe trovare capienza, con applicazione degli interessi da recupero, all’interno del nuovo e differente massimale della medesima Sezione, non interamente coperto.
La presentazione del modello di autodichiarazione in esame, ai fini del rispetto dei massimali previsti dal Quadro temporaneo, consentirà ai contribuenti interessati di non dover compilare, per tali aiuti, il prospetto di cui al rigo RS401 del modello Redditi 2022.
Nelle istruzioni al quadro RF del modello redditi SC, infatti, viene precisato che nel prospetto di cui al rigo RS401 “.. non vanno indicati i dati relativi agli aiuti di Stato che rientrano nell’ambito della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework) e successive modifiche, i cui dati necessari per la registrazione nel RNA (ad esempio, forma giuridica, dimensione impresa, settore, ecc.) sono stati già comunicati all’Agenzia delle entrate mediante l’autodichiarazione di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 dicembre 2021...”.
Riguardo poi, il rigo RS402, in cui vanno indicati i codici fiscali dell’impresa unica in caso di regime “de minimis”, le istruzioni al modello redditi SC 2022 precisano che in tale rigo, in caso di aiuti ricevuti nell’ambito della Comunicazione della Commissione europea, “vanno riportati anche i codici fiscali delle imprese con le quali il dichiarante si trova in una relazione di controllo ai fini della definizione di impresa unica, secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato. Nel caso in cui tali codici fiscali siano stati già dichiarati in sede di presentazione dell’autodichiarazione di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 dicembre 2021, non occorre compilare il presente rigo”. Quindi, nel caso in cui i codici fiscali delle imprese con le quali vi è un a relazione di controllo siano stati già indicati nell’ambito del modello di autodichiarazione in esame, non occorre compilare il rigo RS402.
Quadro Normativo |
- AGENZIA DELLE ENTRATE – PROVVEDIMENTO N. 143438/E DEL 27 APRILE 2022; - AGENZIA DELLE ENTRATE – ISTRUZIONI MODELLO ISTANZA AUTODICHIARAZIONE; |
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