Il regime agevolativo per gli impatriati (Bonus impatriati), articolo 16 del Dlgs 147/2015, può essere applicato anche al lavoratore che rientra dall’estero dopo aver operato in virtù del distacco.
Lo prevede la risoluzione dell’agenzia delle Entrate n. 76 del 5 ottobre 2018, in risposta ad una società che chiedeva di poter applicare il regime fiscale di favore per gli impatriati al caso di un lavoratore italiano, con titolo di laurea e iscritto all’Aire, che aveva lavorato all’estero anche in posizione di distacco da parte di imprese italiane, ed è stato fiscalmente non residente dal 2005 al 2015 e dal 2016 rientrava in Italia, fissando la residenza. Si precisa che il lavoratore al momento ha assunto una funzione direttiva in azienda.
Il dubbio circa l’applicazione del regime di favore per gli impatriati – che prevede, per chi si trasferisce dall’estero in Italia, una detassazione del 50% del reddito di lavoro dipendente e autonomo per un periodo di cinque anni – riguarda quanto presente nella circolare agenziale n.17/2017, che esclude l’accesso all’agevolazione per i lavoratori che rientrano in Italia da posizioni di distacco all’estero, ”in quanto il loro rientro, avvenendo in esecuzione delle clausole del preesistente contratto di lavoro si pone in sostanziale continuità con la precedente posizione di lavoratori residenti in Italia e, pertanto, non soddisfa la finalità attrattiva della norma”.
Le Entrate precisano che il limite posto dalla circolare in esame può essere superato in presenza di specifiche ipotesi in cui il rientro in Italia non è conseguenza della naturale scadenza del distacco, ma deriva da altri elementi che sono funzionali ai principi basilari della norma agevolativa.
Ciò può avvenire:
La risoluzione 76/2018 ravvisa che, in tali ipotesi, sono presenti tutti gli elementi richiesti dall’articolo 16 del Dlgs 147/2015 per considerare il lavoratore rientrato dall’estero dopo vari distacchi nella posizione di poter fruire del Bonus impatriati.
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