L’agevolazione “prima casa” può essere richiesta anche oltre il termine ordinario di dodici mesi dalla data di apertura della successione, a condizione che la dichiarazione di successione venga presentata entro determinati limiti temporali. Questa la precisazione resa dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 66 del 20 dicembre 2024.
La richiesta di consulenza giuridica che ha dato origine alla risoluzione n. 66/E del 20 dicembre 2024 riguardava la possibilità di ottenere l’agevolazione fiscale “prima casa” anche quando la dichiarazione di successione fosse presentata oltre il termine ordinario di dodici mesi previsto dalla normativa. L’interrogativo verteva su quali fossero i limiti temporali applicabili in tali circostanze, considerata l’assenza di un termine "a pena di decadenza" per richiedere il beneficio, e se fosse possibile sanare eventuali omissioni o ritardi mediante dichiarazioni integrative o sostitutive. In particolare, si chiedeva di chiarire come il beneficio potesse essere riconosciuto nei casi in cui la dichiarazione tardiva venisse presentata prima della notifica di un avviso di accertamento e comunque entro i termini di decadenza per l’azione di accertamento dell’omissione. L’obiettivo era fornire linee guida operative per i contribuenti e le strutture territoriali in relazione a questa specifica situazione.
L’agevolazione “prima casa” per i trasferimenti derivanti da successioni o donazioni è disciplinata dall’articolo 69 della Legge n. 342/2000, che prevede l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. Tale beneficio è riservato ai trasferimenti della proprietà o dei diritti immobiliari relativi a case di abitazione che non appartengano alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli e palazzi di pregio artistico o storico). Per poter beneficiare dell’agevolazione, almeno uno degli eredi o beneficiari deve soddisfare i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla Nota II-bis, allegata al Testo Unico sull’Imposta di Registro (DPR 131/1986). L’agevolazione deve essere richiesta al momento della dichiarazione di successione o dell’atto di donazione, dichiarando il possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui la dichiarazione originaria non contenga tale richiesta, è possibile integrare successivamente con una dichiarazione sostitutiva o integrativa, purché rispettati i termini temporali previsti e le condizioni necessarie per il riconoscimento del beneficio.
La normativa stabilisce che la dichiarazione di successione deve essere presentata entro un termine ordinario di dodici mesi dall’apertura della successione. Tuttavia, è possibile presentarla anche successivamente, a condizione che ciò avvenga prima della notifica di un accertamento d’ufficio da parte dell’Agenzia delle Entrate e comunque entro cinque anni dal termine ordinario, che rappresentano il periodo di decadenza per l’azione di accertamento dell’omessa dichiarazione. In caso di presentazione tardiva, gli uffici possono procedere al controllo delle imposte autoliquidate e applicare le sanzioni per l’omessa o ritardata presentazione.
Qualora nella dichiarazione originaria non siano stati richiesti i benefici previsti, come l’agevolazione “prima casa”, è possibile correggere l’omissione attraverso una dichiarazione integrativa o sostitutiva. Tale rettifica deve essere effettuata prima della notifica di un avviso di accertamento e rispettando i termini di decadenza previsti dalla normativa. Inoltre, le dichiarazioni necessarie possono essere rese in atti integrativi successivi, purché siano conformi alle modalità e alle tempistiche stabilite. Questa flessibilità consente ai contribuenti di sanare eventuali errori o omissioni nella dichiarazione originaria, salvaguardando il diritto ai benefici fiscali nei limiti temporali previsti.
Nelle ipotesi in cui la dichiarazione di successione venga presentata oltre il termine ordinario di dodici mesi, l’Agenzia delle Entrate conclude che è comunque possibile richiedere l’agevolazione “prima casa”, purché la dichiarazione sia presentata entro determinati limiti temporali. In particolare, l’agevolazione può essere riconosciuta se:
Tuttavia, nelle situazioni in cui la dichiarazione sia presentata oltre i termini per il trasferimento della residenza (18 mesi dall’apertura della successione), l’agevolazione non può essere concessa, in quanto il requisito della residenza deve essere soddisfatto al momento dell’apertura della successione.
Resta ferma, in tutti i casi, la necessità di verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa per il riconoscimento del beneficio fiscale.
NOTA BENE: Se i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa non sono presenti al momento dell’apertura della successione, l’agevolazione “prima casa” non può essere concessa. In particolare, la normativa prevede che tali requisiti siano indispensabili per l’applicazione del beneficio fiscale, e la loro assenza determina l’impossibilità di fruire delle agevolazioni, indipendentemente dalla tempestività o dalla modalità di presentazione della dichiarazione di successione.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".