A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 2024 (Parte Seconda n. 103) dell’Avviso del ministero del Turismo attestante l’entrata in funzione della Banca Dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche e del portale telematico (BDSR) per l’assegnazione del CIN, c'è tempo fino al 2 novembre 2024 per acquisire il CIN - Codice Identificativo Nazionale – e non incorrere in sanzioni.
L'istituzione di un Codice Identificativo Nazionale (CIN), per regolare gli affitti di breve durata, definiti come quelli non oltre i 30 giorni, è avvenuta per mano del DL del 18 dicembre 2023, n. 145, noto come "Decreto Anticipi", attraverso l'articolo 13-ter.
In data 17 ottobre 2024 il Ministero del Turismo ha rilasciato alcune Faq.
Il codice identificativo è necessario per le proprietà residenziali usate per affitti turistici di breve termine, sia per alloggi regolati dall'articolo 4 del Decreto Legge del 24 aprile 2017, n. 50, che per le strutture ricettive alberghiere e non, come specificato dalle leggi regionali del turismo.
L'introduzione del Codice Identificativo Nazionale si propone di organizzare meglio il mercato degli affitti brevi, migliorando la trasparenza e semplificando gli aspetti fiscali e amministrativi associati a tali affitti.
Durante la fase sperimentale della Banca dati delle strutture ricettive – BDRS - è avvenuto lo sviluppo dell’interoperabilità con le banche dati territoriali e il coinvolgimento graduale delle Regioni e Province Autonome.
L’operabilità della Banca dati è avvenuta il 28 agosto 2024 quando si è conclusa la fase pilota; ora tutte le regioni hanno aderito.
Nella Banca dati (BDRS) sono contenute le seguenti informazioni:
Le disposizioni relative al nuovo sistema saranno applicabili solo dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della comunicazione.
Nella fase sperimentale non sono state applicate le sanzioni in caso di mancata richiesta di CIN.
Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) rappresenta una novità nel campo degli affitti a breve termine e turistici in Italia.
Assegnato automaticamente dal Ministero del Turismo su richiesta dei proprietari o dei gestori delle strutture ricettive, il CIN è applicato a immobili residenziali utilizzati per affitti turistici, a brevi soggiorni, e a strutture alberghiere e non alberghiere.
Il CIN deve essere richiesto dai seguenti soggetti:
NOTA BENE: Il CIN deve essere richiesto anche da chi è obbligato a possedere ed esporre il codice regionale/provinciale.
Il processo per acquisire il Codice Identificativo Nazionale (CIN) per gli immobili utilizzati per affitti di breve durata (fino a 30 giorni per cliente) richiede che i proprietari o i gestori intraprendano specifici passi online utilizzando il sito del Ministero del Turismo.
In particolare:
Se la proprietà del richiedente risulta mancante, occorre controllare che il servizio sia attivo nella regione di appartenenza. Se è attivo, si può aprire una segnalazione cliccando su "Segnala Struttura mancante" e compilando il modulo necessario, a condizione che la struttura si trovi in una regione già inclusa nei censimenti.
In aggiunta, è richiesto agli operatori di presentare, in via telematica, un’istanza, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura.
In detta dichiarazione sostitutiva va attestata anche la sussistenza della dotazione di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili a norma di legge, e quando si gestiscono le unità immobiliari nelle forme imprenditoriali, anche dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.
La disciplina relativa alla gestione di immobili residenziali e strutture di ospitalità stabilisce che il Codice Identificativo Nazionale (CIN):
È inoltre richiesto che gli intermediari immobiliari e i gestori di piattaforme online di locazione assicurino l'inclusione del CIN in ogni annuncio, garantendo trasparenza e conformità legale.
Questi obblighi sono intesi a mantenere l'informazione accessibile e chiara per tutti gli interessati.
Chiunque gestisca, personalmente o attraverso un intermediario, un'attività di affitto a scopo turistico o come definito dall'articolo 4 del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50 (modificato successivamente dalla legge del 21 giugno 2017, n. 96), e lo faccia in modo imprenditoriale, è tenuto a presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
Questa segnalazione deve essere inviata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune dove l'attività è operativa. Se l'attività è condotta attraverso una società, la SCIA deve essere presentata dal rappresentante legale della società.
Il Decreto-legge n. 145/2023, all’articolo 13-ter, comma 9, indica le sanzioni collegate alle norme descritte.
Se il Codice Identificativo Nazionale (CIN) non viene richiesto o esposto come previsto dalla legge, sono applicabili:
L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza sono incaricate di svolgere controlli per assicurare che le norme sugli affitti brevi, incluse quelle relative all'esposizione del CIN, siano rispettate.
Si riportano alcune Faq diffuse dal ministero il 17 ottobre 2024. In data 20 giugno 2024 ne erano state pubblicate altre.
Le strutture ospitaliere religiose non-profit sono tenute a possedere il CIN? |
No, se l'ospitalità è fornita gratuitamente. Le donazioni volontarie dagli ospiti non alterano la natura non onerosa del servizio fornito. |
Per l’agriturismo è necessario il CIN? |
Sì. Questo vale anche se la categoria di agriturismo non è inclusa esplicitamente nelle leggi regionali sul turismo, il che potrebbe suggerire una non necessità del CIN secondo l'articolo 13-ter, comma 1 del Decreto Legge n. 145/2023. È comunque obbligatorio ottenere il CIN per gli agriturismi per garantire gli obiettivi di tutela della concorrenza, trasparenza del mercato, sicurezza del territorio e prevenzione dell'ospitalità illegale, come stabilito dal suddetto decreto. |
Segnalazione nella piattaforma dedicata di una struttura non presente sulla Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR). Procedura |
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Avendo ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale entro il 2 novembre 2024, quanto tempo si ha per richiedere il CIN? |
Fino al 31 dicembre 2024. |
Avendo ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale dopo il 2 novembre, quanto tempo si ha per richiedere il CIN? |
In questo caso per ottenere il CIN hai 30 giorni di tempo dalla data di attribuzione del codice identificativo regionale o provinciale. Una volta decorsi questi termini, partiranno le sanzioni. |
I Bed&Breakfast o gli Affittacamere sono soggetti all’obbligo di dotazione di estintori e rilevatori di gas combustibili e monossido di carbonio? |
No. Secondo la normativa sul CIN è soggetto all’obbligo solo chi concede in locazione unità immobiliari con contratti di locazione breve (ai sensi del D.L. n. 50/2017) o di locazione per finalità turistiche, senza offrire servizi aggiuntivi. Non si esclude che per tali strutture vi siano altri obblighi in materia di sicurezza. |
Concedendo in locazione una sola stanza dell’unità immobiliare, vanno rispettati i requisiti di sicurezza? |
Sì, l’obbligo vale anche per singole porzioni di unità immobiliari, se affittate con contratti di locazione breve o di locazione per finalità turistiche. |
Come va esposto il CIN all’esterno dello stabile? |
Il CIN deve essere visibile all'esterno dell'edificio dove si trova l'appartamento o la struttura ricettiva, facendo attenzione a rispettare le restrizioni urbanistiche e paesaggistiche locali. Data la presenza di regolamenti condominiali che possono limitare l'affissione di cartelli, è considerato accettabile soddisfare il requisito di esposizione del CIN attraverso metodi alternativi. Questi metodi devono garantire che il CIN sia chiaramente visibile al pubblico e che si adempia a tutte le regolamentazioni regionali e provinciali pertinenti. |
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