Il contribuente che non versa, alla scadenza dovuta, anche una sola rata successiva alla prima, decade dalla rateizzazione dell'importo dovuto in forza di un atto di accertamento o di un PVC.
Difatti, la disciplina degli inadempimenti, in tema di pagamento, in unica soluzione e in forma rateale, delle somme dovute a seguito di adesione al processo verbale di constatazione, delle rate diverse dalla prima, prevede la decadenza dal beneficio della rateizzazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.
In detto contesto, non può certamente essere censurata la decisione con cui i giudici di merito abbiano rilevato, a causa di un omesso versamento delle rate scadute, la decadenza dal beneficio della rateizzazione e, quindi, la legittima iscrizione a ruolo delle intere somme dovute, dedotti i versamenti già eseguiti.
Lo ha sancito la Sezione tributaria civile della Cassazione, con ordinanza n. 13133 del 25 maggio 2018, ricordando, riguardo alla vicenda specificamente esaminata, quanto disposto ai sensi dell'articolo 8, comma 3 bis, del Decreto legislativo n. 218/1997, nella fattispecie applicabile ratione temporis, per come modificato dalla Legge n. 311/2004.
E’ così che è stato rigettato il ricorso di un contribuente contro la sentenza con cui la CTR aveva confermato l'intervenuta decadenza dello stesso dal beneficio della rateizzazione, ritenendo legittima la conseguente iscrizione a ruolo e non ravvisando la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza circa la portata delle norme nella specie applicabili.
Il ricorrente, a conclusione di una verifica fiscale a carico della Sas di cui era socio, aveva aderito al processo verbale di contestazione, in materia di IRPEF, Addizionale Regionale e Comunale, optando per l'adempimento dilazionato del dovuto, ma non aveva poi provveduto, a causa di asseriti problemi finanziari, al pagamento delle rate scadute. Da qui, l’iscrizione a ruolo da parte dell’Agenzia delle Entrate delle intere somme dovute, dedotti i versamenti già eseguiti, con sanzioni ed interessi, e correlata notifica della relativa cartella di pagamento.
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