In attesa che venga "strutturato" il flusso telematico che consentirà di inviare telematicamente l’accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita, gli uffici competenti sono autorizzati ad accettarne il deposito in forma cartacea da parte degli avvocati che assistono le parti.
Questo, relativamente agli accordi raggiunti in sede di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzi.
E' quanto si legge in una nota-circolare del ministero della Giustizia datata 28 febbraio 2023, avente ad oggetto il nuovo comma 2- bis dell’art. 6 del Dl n. 132/2014, per come introdotto dall’art. 9, comma 1, lett.i), n.3, del Decreto attuativo della riforma del processo civile (D. Lgs. n. 149/2022), che disciplina le modalità telematiche di invio dell’accordo raggiunto con la convenzione di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di:
La nuova norma - ricorda, in particolare, la circolare - dispone che l'accordo è trasmesso con modalità telematiche, a cura degli avvocati che assistono le parti, al procuratore della Repubblica per il rilascio del nullaosta o per l'autorizzazione. A sua volta, il procuratore della Repubblica, quando appone il nullaosta o rilascia l'autorizzazione, trasmette l'accordo sottoscritto digitalmente agli avvocati delle parti.
In attesa, dunque, che il deposito degli accordi possa essere effettuato mediante modalità telematiche, gli uffici competenti sono autorizzati ad accettarne la trasmissione in formato cartaceo.
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