L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle disposizioni contenute nell’articolo 58 del Decreto fiscale collegato alla Manovra di bilancio 2020, in corso di conversione in legge (Dl n. 124/2019).
La norma prevede, a decorrere dal 27 ottobre 2019 (data di entrata in vigore del Dl fiscale), per i soggetti compresi nell'area di applicazione dei nuovi ISA, la “rimodulazione” degli acconti 2019. Pertanto, la percentuale dei versamenti della prima e della seconda rata degli acconti dovuti per Irpef, Ires ed Irap, è effettuata in due rate ciascuna nella misura del 50%, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico. Precedentemente, i due acconti erano rispettivamente del 40% e del 60%.
Con la risoluzione n. 93 del 12 novembre 2019, l’Amministrazione finanziaria fa il punto sul perimetro applicativo della nuova disposizione.
Ribadisce l’Agenzia che la modifica normativa si applica a coloro per i quali era stata disposta la proroga dei versamenti al 30 settembre 2019. Dopo i chiarimenti già resi con le risoluzioni n. 64/E/2019 e n. 71/E/2019, si specifica, quindi, che si tratta dei contribuenti che, contestualmente:
esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
Ricorrendo tali condizioni, la rimodulazione dell’acconto 2019 riguarda anche i contribuenti che:
applicano il regime forfetario agevolato;
applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (contribuenti minimi);
determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
ricadono nelle altre cause di esclusione dagli Isa.
La rimodulazione del versamento degli acconti è applicabile, oltre che all’Irpef, all’Ires e all’Irap, anche:
alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi dovute dai forfettari o minimi;
alla cedolare secca sui canoni di locazione;
all’Ivie (imposta sul valore degli immobili all’estero) e l’Ivafe (imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero).
L’Agenzia, in merito alla quantificazione degli acconti dovuti, ricorda che nella relazione illustrativa al Decreto legge fiscale è specificato che, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, è fatto salvo il versamento dell’eventuale prima rata di acconto: pertanto, la seconda rata di acconto è dovuta in ogni caso nella misura del 50%, a prescindere dalla data di versamento della prima rata nella misura del 40%; se, invece, l’acconto è dovuto in unica soluzione, la misura è del 90%.
Si ricorda che l’acconto deve essere versato entro il 30 novembre, che slitta a lunedì 2 dicembre 2019.
Quindi, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, vi è la possibilità di uno sconto con versamento al 90% per chi sceglie il pagamento in soluzione unica, in luogo del 100%. Dal 2020, invece, si dovranno versare due rate uguali (50%), oppure un’unica rata del 100% entro il 30 novembre.
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