Accollo debito d’imposta altrui: pagamento con F24, vietata la compensazione

Pubblicato il 27 settembre 2021

Con il provvedimento n. prot. 244683 del 24 settembre, l’Agenzia delle Entrate, a due anni dall’emanazione della norma di cui al Collegato fiscale alla Legge di bilancio 2020, dà attuazione alla disciplina dell’accollo del debito d’imposta altrui.

Con il documento di prassi, infatti, l’Agenzia:

Accollo del debito di imposta altrui, la disciplina

La possibilità di versamento dei debiti d’imposta maturati da altri soggetti è stata introdotta dall’articolo 1 del Decreto legge n. 124/2019, che ha appunto disciplinato l’accollo del debito di imposta altrui, in attuazione di quanto previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente.

La norma prevede che chiunque si accolli il debito d’imposta altrui deve procedere al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti.

È in ogni caso vietata la compensazione in F24 del debito accollato. In caso di violazione del divieto, il pagamento si considera non avvenuto a tutti gli effetti di legge e sono irrogate sanzioni differenziate per l’accollante e l’accollato.

Il comma 5, dell’articolo 1, demanda, poi, ad un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per l’attuazione della norma.

Modalità di esecuzione dell’accollo del debito d’imposta altrui

Con il provvedimento del 24 settembre 2021, l’Agenzia chiarisce, in primo luogo, che l’estinzione del debito tramite accollo deve avvenire esclusivamente utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Per chi si sia accollato il debito d’imposta altrui, infatti, l’unica modalità di pagamento riconosciuta è l’utilizzo del modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia, pena il rifiuto della delega di pagamento.

Allo stesso modo, la delega sarà rifiutata in caso di utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante.

Deleghe di pagamento, modalità di compilazione

In sede di compilazione del modello F24, nella sezione «Contribuente» sono indicati:

Sanzioni sia per l’accollato che per l’accollante

Specifica l’Agenzia delle Entrate che i versamenti effettuati in violazione delle modalità indicate dal provvedimento agenziale si considerano come non avvenuti.

In tal caso, la sanzione ricade sia sull’accollato che sull’accollante.

Per l’accollato, l’omesso pagamento comporta il recupero dell’imposta non versata e degli interessi, oltre all’applicazione della sanzione del 30% dell’importo non versato (articolo 13, comma 1, del Dlgs n. 471/1997).

L’accollante è coobbligato in solido con l’accollato limitatamente all’imposta non versata e agli interessi.

Per l’accollante è prevista una duplice sanzione.

Nel caso in cui il credito sia esistente, si applicherà una sanzione pari al 30% del credito utilizzato (articolo 13, comma 4, del Dlgs n. 471/1997).

Nel caso in cui, invece, il credito utilizzato risulti inesistente, si applicherà la sanzione dal 100% al 200% della misura del credito stesso (articolo 13, comma 5, del Dlgs n. 471/1997).

In caso di applicazione delle misure sanzionatorie, l’Agenzia provvederà con la riscossione degli importi: l’atto di recupero dovrà essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stato presentato il modello F24.

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