“1695”, il codice per la sostitutiva sui contratti assicurativi delle agenzie estere
Pubblicato il 13 novembre 2012
L’agenzia delle Entrate –
risoluzione 98/E/2012 – ha istituito, in data 12 novembre, il codice “1695” denominato
“Imposta sul valore dei contratti di assicurazione – art. 1, c. 2-sexies, d.l. n. 209/2002”.
Si tratta del codice tributo che gli intermediari, che si occupano della riscossione dei redditi derivanti dai contratti di assicurazione esteri e che operano quali sostituti di imposta su incarico del contribuente o della compagnia estera, dovranno inserire nel modello F24 per versare l’imposta sostitutiva sul valore dei contratti, nel caso in cui la compagnia non si avvalga della facoltà di provvedere direttamente o tramite un rappresentante legale agli adempimenti di sostituzione tributaria.
A tal fine, dunque, è stato previsto questo nuovo codice che, in sede di compilazione del modello F24, dovrà essere esposto nella sezione “
Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna
“importi a debito versati”, con l’indicazione, nel campo “
anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento.