L’Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico ricorda alle famiglie che entro il 21 dicembre colf, badanti e babysitter dovranno ricevere la gratifica natalizia la quale, nel caso dei lavoratori conviventi, dovrà anche essere comprensiva di indennità di vitto e alloggio.
Qualora il lavoratore domestico abbia meno di un anno di servizio la tredicesima mensilità sarà calcolata in dodicesimi, rapportati ai mesi di lavoro effettivi.
Inoltre, anche in assenza di un obbligo formale Assindatcolf consiglia di rispettare la consuetudine in forza della quale nel mese di dicembre i datori di lavoro domestici anticipano ai propri dipendenti le quote di TFR, anche per evitare di dover sostenere ingenti spese al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
Per il CCNL è obbligatorio concedere uno stop al servizio nei giorni 25 e 26 dicembre e l’1 ed il 6 gennaio 2017, tuttavia, qualora sia richiesto un impegno nei giorni di festa dovrà essere corrisposto al lavoratore uno straordinario con una maggiorazione del 60%.
Infine, ricorda l’Associazione, occorre tener presente che i giorni di ferie spettanti al collaboratore domestico sono pari a 26 all’anno e che, in caso di trasferta della famiglia, il lavoratore convivente è obbligato per contratto a seguire il datore nello spostamento mentre quello ad ore non ha nessun vincolo.
Tuttavia, se il trasferimento è previsto nella lettera di assunzione il datore di lavoro non dovrà corrispondere alcuna maggiorazione dello stipendio ma dovrà rimborsare le spese di viaggio.
In caso, invece, di richiesta occasionale e non prevista nella lettera di assunzione, al lavoratore dovrà essere corrisposta un’indennità pari al 20% della retribuzione giornaliera.
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