Pubblicato il provvedimento firmato dal direttore Ruffini dell’Agenzia delle Entrate che definisce la percentuale di credito d’imposta effettivamente fruibile da parte delle imprese che hanno effettuato investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica. L’ammontare è pari al 100% di quanto richiesto.
Il provvedimento n. 446421 del 12 dicembre 2024 stabilisce in via ufficiale le percentuali di credito effettivamente fruibili da ciascun beneficiario per gli investimenti nella ZES unica, che risultano pari al 100% dell'importo richiesto, sia per i crediti ordinari sia per quelli riferiti agli investimenti aggiuntivi o di maggiore importo. Inoltre, il provvedimento fornisce dettagli specifici per ciascuna regione della ZES unica, includendo:
Tale pubblicazione garantisce trasparenza e chiarezza sull'assegnazione delle risorse disponibili, rafforzando il supporto alle imprese che investono nelle aree a sviluppo economico speciale.
Il Bonus ZES unica, introdotto dall’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, riconosce un credito d'imposta alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive situate nella Zona Economica Speciale (ZES) unica tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2024. Il beneficio, riservato a micro, piccole, medie e grandi imprese, è soggetto alla presentazione di una comunicazione iniziale e, successivamente, di una comunicazione integrativa per attestare il completamento degli investimenti. Il credito è calcolato in base alle risorse disponibili, garantendo sostegno finanziario agli operatori economici per favorire lo sviluppo di aree a forte potenziale produttivo.
La percentuale di credito d’imposta effettivamente fruibile dai beneficiari è determinata ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155. Tale percentuale viene calcolata rapportando le risorse residue disponibili, risultanti dall’applicazione della procedura prevista dal comma 2 dello stesso articolo, all’importo complessivo dei crediti d’imposta richiesti tramite le comunicazioni integrative. Questo metodo garantisce una distribuzione proporzionale delle risorse, rispettando il limite massimo di spesa stabilito dall’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124. Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate rende noto l’ammontare residuo fruibile per ciascun beneficiario in relazione agli investimenti dichiarati, assicurando trasparenza e equità nell’assegnazione del beneficio fiscale.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 dicembre 2024 ha stabilito che le percentuali di credito d’imposta effettivamente fruibili dai beneficiari sono pari al 100% degli importi richiesti, senza alcuna riduzione, sia per le richieste iniziali che per quelle integrative. Questo risultato è stato ottenuto sulla base dell’istruttoria, che ha rilevato un importo complessivo di credito richiesto di 2.336.465.840 euro per i crediti ordinari, a fronte di una disponibilità totale di 3.270 milioni di euro. Per gli investimenti aggiuntivi o superiori, il credito richiesto è risultato pari a 214.824.865 euro, con risorse residue pari a 933.534.160 euro. La piena copertura al 100% garantisce il soddisfacimento di tutte le richieste valide, sia per i crediti relativi agli investimenti iniziali sia per quelli aggiuntivi dichiarati tramite comunicazioni integrative.
Il provvedimento conferma l’impegno dello Stato nel sostenere lo sviluppo delle aree a vocazione economica speciale, incentivando gli investimenti nel Mezzogiorno. La copertura integrale delle richieste rappresenta un segnale concreto di supporto alle imprese e di valorizzazione delle opportunità offerte dalle ZES uniche.
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