L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento pubblicato il 18 novembre 2024, ha approvato il modello di comunicazione necessario per accedere al bonus previsto per gli investimenti effettuati nella Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES unica) dalle imprese operanti nel settore agricolo, forestale, della pesca e dell’acquacoltura. Tale misura consente di ottenere un contributo sotto forma di credito d’imposta per investimenti realizzati tra il 16 maggio e il 15 novembre 2024, relativi all'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, che ricomprende le zone assistite delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
La presentazione del modello, che segue le modalità definite dal decreto del Ministro dell’Agricoltura del 18 settembre 2024, è possibile esclusivamente per via telematica dal 20 novembre 2024.
La normativa di riferimento per l’accesso al credito d’imposta nella Zona Economica Speciale del Mezzogiorno si basa su una serie di disposizioni legislative e regolamentari che ne delineano i principi e le modalità operative. L’articolo 16-bis del Decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ha istituito il contributo sotto forma di credito d’imposta per incentivare investimenti nei settori agricolo, forestale, della pesca e dell’acquacoltura, destinati a strutture produttive ubicate nelle ZES delle regioni del Mezzogiorno.
Successivamente, il Decreto legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, ha ampliato il quadro normativo relativo al credito d’imposta per la ZES unica, introducendo modifiche significative e integrative. Tra gli aspetti principali disciplinati, vi sono la definizione dei criteri specifici per la concessione del beneficio, volti a garantire una più efficace gestione degli incentivi, e la precisazione delle modalità di certificazione delle spese ammissibili. Inoltre, il decreto ha fornito indicazioni dettagliate sui controlli necessari per verificare la correttezza delle richieste, introducendo un sistema automatizzato per la verifica della corrispondenza tra le spese dichiarate e le fatture elettroniche registrate.
A completamento del quadro normativo, il Decreto MASAF del 18 settembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’11 novembre 2024, ha stabilito le disposizioni attuative. Tale decreto, emanato dal Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, definisce le modalità di accesso al beneficio, i criteri di ammissibilità delle spese e i meccanismi di controllo necessari per verificare la conformità degli investimenti. Viene, inoltre, stabilito l’obbligo di utilizzare il modello di comunicazione approvato dall’Agenzia delle Entrate per presentare le richieste e di certificare la congruità delle spese tramite un revisore legale o una società di revisione.
Il credito d’imposta per la ZES unica è destinato a imprese di qualsiasi forma giuridica, indipendentemente dal regime contabile adottato, che operano nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, forestale, pesca e acquacoltura.
Gli investimenti agevolabili devono riguardare strutture produttive situate nelle aree incluse nella Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno, che comprendono:
Sono escluse dall’agevolazione le imprese in difficoltà, quelle destinatarie di ordini di recupero per aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato interno, le grandi imprese attive nella pesca e nell’acquacoltura, e altre imprese specificamente elencate nel regolamento UE 2022/2473.
Tale limitazione garantisce che il credito d’imposta sia riservato a soggetti in regola e operativi in ambiti produttivi strategici, incentivando lo sviluppo sostenibile e la competitività delle regioni del Mezzogiorno.
In base all’articolo 4, comma 1, del decreto del 18 settembre 2024, le imprese interessate al credito d’imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno devono presentare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate indicando l’ammontare delle spese ammissibili.
Il modello, denominato “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta” e approvato con il provvedimento n. 418393/2024, deve essere compilato secondo le istruzioni ufficiali e trasmesso telematicamente entro la finestra temporale prevista.
La Comunicazione è rivolta alle imprese del settore agricolo, forestale e della pesca e acquacoltura, incluse micro, piccole e medie imprese, indipendentemente dalla forma giuridica o dal regime contabile. Per accedere al beneficio, gli investimenti devono riguardare beni strumentali realizzati tra il 16 maggio 2024 e il 15 novembre 2024, destinati a strutture produttive già esistenti o di nuova realizzazione nella ZES unica.
Le imprese possono trasmettere la comunicazione autonomamente o avvalersi di intermediari abilitati.
La Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta nella ZES unica contiene diverse sezioni che raccolgono informazioni essenziali per l’accesso al beneficio e garantiscono il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa. In particolare, essa include:
Inoltre, nella Comunicazione le imprese devono dichiarare:
La Comunicazione funge da strumento per verificare la correttezza delle richieste e garantire la trasparenza nell’assegnazione dei benefici.
La Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta ZES unica deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche utilizzando il software dedicato “ZESUNICAAGRICOLA”, disponibile gratuitamente sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it). Il modello può essere trasmesso direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato, come previsto dall’articolo 3, commi 2-bis e 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322.
Dopo la trasmissione, l’Agenzia delle Entrate rilascia una ricevuta entro cinque giorni, disponibile nell’area riservata del soggetto che ha trasmesso la comunicazione. La ricevuta indica l’esito della procedura, attestando la presa in carico della Comunicazione o il suo eventuale scarto, specificandone le motivazioni.
Durante il periodo di invio, è possibile:
La Comunicazione sarà scartata nei seguenti casi:
Il credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti nella ZES unica può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, in conformità all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L’utilizzo è subordinato alla verifica del rispetto del limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro per l’anno 2024, calcolato dall’Agenzia delle Entrate sulla base delle comunicazioni pervenute.
Il credito è fruibile a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica la percentuale del credito spettante e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta, che conferma il riconoscimento del beneficio. Per le spese non documentabili con fatture elettroniche o per beni acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, il credito è utilizzabile solo dopo l’invio della documentazione certificata tramite PEC all’indirizzo creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it e il completamento della verifica documentale effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari.
Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta riconosciuto superi i 150.000 euro, l’utilizzo è subordinato alle verifiche antimafia. L’Agenzia delle Entrate comunicherà l’esito delle verifiche e autorizzerà l’utilizzo del credito qualora non emergano motivi ostativi.
Ai fini della compensazione:
E’ da ricordare, inoltre, che a partire dal 18 novembre 2024, è possibile trasmettere la comunicazione integrativa necessaria per confermare, a pena di decadenza, gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2024 nell’ambito del credito d’imposta ZES unica. La comunicazione integrativa consente non solo di attestare gli investimenti già indicati nella comunicazione originaria, ma anche di dichiarare eventuali investimenti ulteriori o di importo superiore rispetto a quanto precedentemente comunicato. In tal caso, è obbligatorio includere l’ammontare del credito aggiuntivo maturato e fornire la relativa documentazione probatoria.
La finestra per l’invio della comunicazione integrativa è aperta fino al 2 dicembre 2024. Il modello deve essere trasmesso esclusivamente tramite il software “ZES UNICA INTEGRATIVA”, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. È richiesto l’invio della comunicazione integrativa anche nei casi in cui gli investimenti indicati nella comunicazione originaria risultino già realizzati alla data della sua trasmissione.
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