La normativa sul whistleblowing non si applica direttamente agli ordini e collegi professionali.
E' necessario, tuttavia, che tali enti garantiscano comunque una protezione adeguata ai segnalanti (whistleblower), conformemente ai principi generali già esistenti.
E' quanto puntualizzato dal Consiglio nazionale forense (CNF) nel parere n. 33 del 21 giugno 2024, emesso in risposta ai dubbi sollevati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara
Nel parere, pubblicato nel sito del Codice deontologico forense il 22 luglio 2024, il CNF evidenzia come la Legge n. 112/2023 (di conversione del Decreto legge n. 75/2023) abbia modificato la precedente normativa, escludendo espressamente l'applicazione di alcune disposizioni alle amministrazioni pubbliche nei confronti degli ordini e collegi professionali, considerati enti aventi natura associativa.
Il Decreto legislativo n. 24/2023, quindi, impone l'obbligo di predisporre canali di segnalazione interna a vari enti pubblici, ma non menziona ordini e collegi professionali.
Nonostante ciò - precisa il CNF - la tutela dei segnalanti (whistleblower) è riconosciuta come principio generale applicabile a questi enti.
Di seguito le conclusioni rese dal Consiglio nazionale forense:
Non applicabilità diretta della normativa sul whistleblowing: la normativa specifica sul whistleblowing introdotta dal D. Lgs. n. 24/2023 non si applica direttamente agli ordini e collegi professionali, poiché non sono menzionati espressamente come soggetti obbligati.
Principio generale di tutela del whistleblower: nonostante la non applicabilità diretta, gli ordini e collegi professionali devono garantire una adeguata tutela dei segnalanti, in quanto già previsto dalla normativa previgente. Questo principio è stato riaffermato da varie fonti normative e delibere ANAC, che richiedevano misure di whistleblowing come parte delle politiche di prevenzione della corruzione.
Discrezionalità dei Consigli dell'Ordine: l'adozione di sistemi di whistleblowing è rimessa alla discrezionalità dei Consigli dell'Ordine, basandosi sulla normativa già applicabile e sugli ulteriori dispositivi esistenti per la tutela della riservatezza del personale.
Adeguamenti necessari: gli ordini e collegi professionali devono valutare gli adeguamenti necessari per garantire la tutela effettiva dei segnalanti in linea con i principi della nuova disciplina, nonostante la non obbligatorietà diretta degli obblighi specifici previsti dalla nuova normativa.
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