Vulnus sul fine vita. La decisione di rinvio della Consulta

Pubblicato il 19 novembre 2018

Un comunicato della Consulta del 16 novembre 2018 accompagna il deposito dell’ordinanza n. 207 con cui i giudici costituzionali hanno deciso di rinviare all’udienza pubblica del 24 settembre 2019 la trattazione di alcune questioni di legittimità costituzionale sollevate in tema di fine vita.

Il rinvio era stato anticipato con nota del 24 ottobre 2018, data in cui la Corte costituzionale avrebbe dovuto discutere, in Camera di consiglio, della vicenda di Marco Cappato, esponente dell’associazione “Luca Coscioni”, nei cui confronti la Procura di Milano aveva chiesto l’assoluzione rispetto al reato di aiuto al suicidio, contestatogli per aver accompagnato, in Svizzera, Dj Fabo, tetraplegico e non più autosufficiente, dopo che questi aveva manifestato la volontà di ricorrere al suicidio assistito.

Disciplina sui limiti al legislatore

La Consulta, in particolare, ha riconosciuto come il divieto sanzionato penalmente di aiuto al suicidio non sia, di per sé, contrario alla Costituzione.

Tuttavia – ha precisato – occorre considerare specifiche situazioni, “inimmaginabili all’epoca in cui la norma incriminatrice fu introdotta, ma portate sotto la sua sfera applicativa dagli sviluppi della scienza medica e della tecnologia, spesso capaci di strappare alla morte pazienti in condizioni estremamente compromesse, ma non di restituire loro una sufficienza di funzioni vitali”.

Secondo la Corte, laddove, come nel caso in esame, “la soluzione del quesito di legittimità costituzionale coinvolga l’incrocio di valori di primario rilievo, il cui compiuto bilanciamento presuppone, in via diretta ed immediata, scelte che anzitutto il legislatore è abilitato a compiere, questa Corte reputa doveroso – in uno spirito di leale e dialettica collaborazione istituzionale – consentire, nella specie, al Parlamento ogni opportuna riflessione e iniziativa, così da evitare, per un verso, che, nei termini innanzi illustrati, una disposizione continui a produrre effetti reputati costituzionalmente non compatibili, ma al tempo stesso scongiurare possibili vuoti di tutela di valori, anch’essi pienamente rilevanti sul piano costituzionale”.

Per questo, ha disposto il rinvio del giudizio in corso, per consentire al legislatore la possibilità di intervenire con una apposita disciplina che regoli la materia in conformità alle segnalate esigenze di tutela, provvedendo così a porre rimedio al vulnus normativo riscontrato.

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