Voucher 3I: dal 10 dicembre domande aperte per startup e microimprese

Pubblicato il 09 dicembre 2024

Si apre il 10 dicembre 2024 lo sportello per le domande di accesso alle agevolazioni relative alla misura Voucher 3I – Investire in Innovazione: gli incentivi per startup innovative e microimprese.

Tutto sui beneficiari e su come presentare la domanda.

Voucher 3I Investire in innovazione

Il Decreto Direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) del 19 novembre 2024 stabilisce le modalità operative e i termini per accedere al Voucher 3I - Investire in Innovazione, una misura pensata per sostenere la crescita e l’innovazione delle startup e delle microimprese italiane. In linea con quanto previsto dal decreto ministeriale dell’8 agosto 2024, l’iniziativa mira a incentivare la brevettazione delle invenzioni industriali, promuovendo la conoscenza delle opportunità legate alla tutela della proprietà intellettuale e sostenendo l’acquisto di servizi specialistici, resi esclusivamente da avvocati e consulenti in proprietà industriale.

Dotazione finanziaria

La misura ministeriale dispone di una dotazione finanziaria complessiva pari a 9 milioni di euro, di cui:

Queste risorse sono allocate al lordo dei compensi spettanti al Soggetto gestore (Invitalia), fissati nel limite massimo dell’1,5% delle stesse.

Gli importi dei voucher variano in base al tipo di servizio richiesto, con valori definiti in 1.000 euro, 3.000 euro e 4.000 euro, più IVA.

Le agevolazioni sono erogate in regime de minimis.

Servizi acquisibili tramite i Voucher 3I

Il Voucher 3I - Investire in Innovazione consente alle startup innovative e alle microimprese di ottenere specifici servizi di consulenza, fondamentali per supportare il processo di brevettazione e la tutela delle invenzioni industriali. I servizi acquistabili con il voucher includono:

  1. Ricerche di anteriorità e verifica della brevettabilità: si tratta di attività preliminari che valutano l’originalità e l’unicità dell’invenzione rispetto a brevetti già esistenti, al fine di determinarne la possibilità di registrazione. Questo passaggio è cruciale per evitare conflitti con brevetti già depositati e accertare il valore dell’innovazione proposta.
  2. Stesura e deposito della domanda di brevetto presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM): questa attività include la redazione tecnica e legale della documentazione necessaria per presentare la domanda di brevetto, garantendo che essa rispetti gli standard richiesti e sia adeguatamente strutturata per massimizzare le probabilità di accoglimento.
  3. Deposito estero di una domanda di brevetto: specifico per le invenzioni già oggetto di un deposito nazionale, consente di estendere la protezione brevettuale all’estero, rivendicando la priorità della domanda originale. Questo è particolarmente utile per le imprese che operano o intendono espandersi sui mercati internazionali.

Modalità di fruizione e fornitori

I servizi possono essere acquistati solo da consulenti in proprietà industriale e avvocati iscritti negli elenchi predisposti dall’Ordine dei consulenti in proprietà industriale e dal Consiglio Nazionale Forense.

L’iscrizione in questi elenchi è su base volontaria e richiede la presentazione di una candidatura.

Regole di utilizzo del voucher

Pagamenti

Le modalità di pagamento per i servizi richiesti sono regolate dal decreto, assicurando che l’impresa possa usufruire del supporto finanziario per coprire il costo del servizio selezionato. Il voucher rappresenta quindi uno strumento concreto per incentivare e sostenere i processi di innovazione delle piccole realtà imprenditoriali.

Domande per i Voucher 3I: termini e modalità operative

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, attraverso il decreto direttoriale n. 1933 del 19 novembre 2024, adottato in conformità all’articolo 8, comma 1, del citato Dm dell’8 agosto 2024, ha stabilito le modalità operative e i termini per l’avvio della presentazione delle richieste di agevolazione nell’ambito della misura denominata “Voucher 3I”.

Nello specifico, il nuovo decreto direttoriale regola: le modalità di presentazione delle domande per il voucher; le modalità di rilascio del voucher e di pagamento degli stessi.

Vediamo nel dettaglio.

Come richiedere i Voucher 3I

Le startup innovative e le microimprese interessate a ottenere il Voucher 3I devono seguire una procedura telematica a sportello, conforme alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 123/1998. Le richieste devono essere inoltrate esclusivamente tramite la piattaforma informatica predisposta dal gestore della misura, disponibile sul sito www.invitalia.it.

NOTA BENE: Lo sportello aprirà il 10 dicembre 2024 dalle ore 12:00 alle ore 18:00 e, successivamente, nei giorni lavorativi, dalle ore 9:00 alle 18:00, fino a esaurimento dei fondi.

Le domande devono essere redatte utilizzando il modello ufficiale che sarà reso disponibile dal gestore almeno 20 giorni prima dell’apertura dello sportello. Ogni richiesta deve includere:

Alla domanda vanno allegati:

  1. Accordo di consulenza firmato dal fornitore, secondo il formato indicato dal gestore.
  2. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che attesti:
    • la qualifica di startup innovativa o microimpresa del richiedente;
    • gli aiuti "de minimis" già ricevuti;
    • la regolarità contributiva dell'impresa;
    • l’assenza di legami tra il fornitore e l’impresa (ad esempio, il fornitore non deve essere socio o amministratore);
    • l’assenza di incentivi pubblici già concessi per lo stesso servizio;
    • l’assenza di pendenze giudiziarie o procedimenti amministrativi per indebita percezione di fondi pubblici.

Esistono alcune limitazioni e tempistiche da rispettare:

ATTENZIONE: Le richieste non conformi alle modalità stabilite o prive della documentazione richiesta non saranno prese in considerazione e verranno dichiarate decadute.

Modalità di rilascio del Voucher 3I

Dopo la trasmissione della domanda di agevolazione tramite la piattaforma dedicata, il sistema conferma la ricezione della richiesta e assegna un Codice Unico di Progetto (CUP), registrato nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. Successivamente, il gestore della misura avvia una procedura di verifica basata sull’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Il gestore esamina le richieste entro 30 giorni dalla presentazione, controllando i seguenti aspetti:

  1. verifica che il richiedente sia una startup innovativa o una microimpresa conforme ai criteri richiesti;
  2. accerta che il consulente indicato sia presente negli elenchi autorizzati e accreditati, come stabilito dal decreto dell'8 agosto 2024;
  3. verifica che non siano stati concessi altri voucher per il medesimo servizio o brevetto.

A questo punto:

Questo processo garantisce trasparenza e rapidità nell’assegnazione dei fondi, rispettando l’ordine di arrivo delle richieste e assicurando l’adeguata allocazione delle risorse.

Modalità di pagamento del Voucher 3I

Il pagamento dei servizi coperti dal Voucher 3I segue un iter preciso che coinvolge sia l’impresa beneficiaria sia il fornitore del servizio. Una volta notificato il rilascio del voucher, il fornitore deve completare la prestazione entro 120 giorni, termine entro il quale l’impresa deve inviare al gestore una relazione dettagliata sui servizi ricevuti. Questa relazione, compilata secondo il modello fornito dal gestore, deve essere firmata sia dall’impresa sia dal consulente e accompagnata da eventuali documenti di supporto, come ricevute di pagamento delle tasse di deposito e copie della domanda di brevetto depositata.

Il gestore, entro 60 giorni dalla ricezione di tutta la documentazione, verifica la conformità delle informazioni e controlla che il fornitore sia effettivamente accreditato. In caso di servizi legati alla brevettazione, viene verificato anche il superamento delle verifiche preliminari della domanda di brevetto da parte dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Se tutte le verifiche hanno esito positivo, il gestore autorizza il fornitore a emettere una fattura intestata al gestore stesso, che deve includere il Codice Unico di Progetto (CUP).

NOTA BENE: Il pagamento viene effettuato direttamente al fornitore entro 30 giorni dalla ricezione della fattura. In caso di verifiche negative, invece, la procedura si interrompe, e il gestore comunica l’esito all’impresa interessata, applicando quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
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