Voluntary Disclosure, verso la “pacificazione” con il Fisco
Pubblicato il 22 gennaio 2015
Dal 1° gennaio 2015 sono entrate in vigore, con la Legge 186/2014, le “
Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”.
Viene introdotta una importante novità:
• la procedura della Voluntary Disclosure, (d’ora in avanti V.D.) ovvero una collaborazione volontaria indirizzata all’emersione di capitali costituiti o detenuti all’estero.
Pratiche fiscali distorsive
In
ambito internazionale, la lotta alle
pratiche fiscali “distorsive”(1) viene attuata attraverso accordi rivolti a facilitare lo scambio di informazioni fiscali tra Stati aderenti e l'abolizione del segreto bancario.
In
Italia, a seguito del mutato scenario internazionale, è stata emanata la
Legge n. 186 del 15.12.2014 (G.U. n.292 del 17.12.2014), in vigore dal 1° gennaio 2015, per la quale comunque si attende ancora il provvedimento attuativo.
La legge prevede la possibilità di sanare spontaneamente eventuali violazioni, che comportano il trasferimento di attività finanziarie e patrimoniali all'estero senza che le stesse fossero segnalate nel quadro RW del Modello Unico, attraverso una regolarizzazione diversa dallo scudo fiscale del 2009 o dai precedenti (visti, talvolta, con poco favore anche dall’Unione europea).
Osserva – 51 Paesi hanno aderito ad un accordo multilaterale che prevede, a partire dal 2017, un automatico scambio di informazioni fiscali tra i medesimi, in accordo con l'indirizzo dell'Ocse di implementare uno standard unico globale per lo scambio automatico di informazioni a seguito dell'abolizione del segreto bancario e di quello fiscale dal 2016/2017 (Comunicato Mef del 29/10/2014 n. 246).
Voluntary Disclosure e scudo fiscale. Differenze
Con la V. D., vi è un approccio analitico e non forfettario (con deroghe particolari per i patrimoni light o i conti pocket); viene, inoltre, abbandonata la natura premiale delle precedenti sanatorie.
La V.D., oltre che dal punto di vista sanzionatorio, si discosta dagli scudi fiscali anche dal punto di vista operativo; in particolare, la regolarizzazione dovrà essere totale e non parziale e dovrà avvenire solo tramite professionisti, anche se il costo effettivo dell'operazione avverrà a cura dell'Agenzia delle Entrate, che sarà la destinataria di tutta la documentazione.
Nota bene - Il denaro riportato in Italia non viene accantonato in specifici conti secretati; inoltre non viene garantito alcun anonimato.
La procedura è
molto costosa e, in alcuni casi, le violazioni commesse in vari anni potrebbero erodere completamente il patrimonio da regolarizzare. Tuttavia, in caso di
non adesione, oltre alla mancata copertura degli illeciti penali, si rischia un recupero che, per le attività in Paesi black list, può arrivare anche al
triplo di quanto detenuto all'estero.
Voluntary Disclosure
La collaborazione volontaria si colloca, dunque, all'interno di un disegno internazionale volto alla lotta all'evasione fiscale attraverso forme di collaborazione (tax compliance) che conducono ad un'estesa trasparenza fiscale. Si vuole non solo recuperare le imposte evase nel passato, anche generare un gettito anche per il futuro, come conseguenza delle attività che emergeranno con la regolarizzazione.
Collaborazione volontaria = Adesione entro il 30 settembre 2015
Applicazione della nuova procedura
La procedura è applicabile alle violazioni connesse a patrimoni costituiti o detenuti all’estero, la cui omessa o infedele dichiarazione riguarda i redditi, imponibili in Italia, serviti per costituirli o derivanti dalla loro utilizzazione.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge che introduce gli articoli dal 5-quater al 5-septies al Dl 167/1990, i soggetti che possono avvalersi della procedura sono:
-
coloro i quali abbiano violato gli obblighi di cui all’articolo 4, comma 1, dello stesso decreto, fino al 30 settembre 2014, relativamente a tutti i periodi di imposta che, alla data di presentazione dell’istanza, siano ancora accertabili o le cui violazioni sul monitoraggio fiscale siano ancora contestabili.
Ci si può avvalere della procedura di collaborazione volontaria per l'emersione delle attività: finanziarie e patrimoniali, costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, per:
- la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi;
- la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio.
Cosa si può sanare =
1. violazioni obblighi dichiarativi (commesse fino al 30.9.2014);
2. violazioni interne (commesse fino al 30.9.2014).
Nota bene - Il contribuente che ha violato le norme sul monitoraggio, deve sanare anche le eventuali violazioni sostanziali ai fini delle imposte sui redditi, imposte sostitutive, Irap e Iva e quelle relative agli obblighi di dichiarazione dei sostituti d’imposta, non connesse con le attività costituite o detenute all’estero.
Relativamente agli investimenti esteri, il contribuente potrà optare per:
il rimpatrio fisico;
il rimpatrio giuridico (con apposito mandato di amministrazione rilasciato ad una fiduciaria residente).
Adesione alla Voluntary Disclosure
Per regolarizzare la propria posizione con il Fisco, in relazione a tutte le violazioni commesse fino al 30.9.2014, il contribuente deve fare richiesta entro il 30 settembre 2015.
In particolare, dovrà:
indicare spontaneamente all’Amministrazione Finanziaria tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria;
versare le somme dovute in base all’invito di cui all’art. 5 comma 1 del Decreto legislativo 218/97.
La regolarizzazione dovrà riguardare tutti i periodi d'imposta accertabili.
Per aderire alla V.D., i contribuenti non devono incorrere in qualche
causa ostativa (2) e, inoltre, dovranno compilare la richiesta tramite il
modello (3) predisposto dall’Agenzia delle Entrate.
Nel modello dovranno essere indicati:
tutti gli investimenti e le attività detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona;
tutti i documenti e le informazioni utili per la ricostruzione dei redditi grazie ai quali sono stati costituiti o acquistati i capitali all'estero e dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione;
tutti i documenti e le informazioni utili per la ricostruzione dei maggiori redditi imponibili ai fini Irpef/Ires, Iva e Irap e dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
Nota bene - Qualora la documentazione prodotta non fosse veritiera, il contribuente potrebbe incorrere nella nuova fattispecie di reato prevista dall'art. 5 - septies, D.L. 167/1990, (Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero), per il quale è prevista una pena detentiva da 18 mesi a 6 anni.
Il professionista che assiste il contribuente è destinatario degli
obblighi antiriciclaggio (4) , con il relativo obbligo di segnalazione di attività sospette (art. 41, D.Lgs. 231/2007), in quanto l'adesione alla V.D. non qualifica come lecita la fonte delle risorse e delle attività oggetto di regolarizzazione (Circ. Ministero dell'Economia, Dipartimento del Tesoro, 31.1.2014).
La richiesta non potrà essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.
Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione si considererà, salvo prova contraria, ripartita (per ciascun periodo d'imposta) in quote uguali tra tutti coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità.
Il costo della regolarizzazione
La Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate (Ufficio centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali Ucifi), ricevuta la domanda, può chiedere un’integrazione della documentazione. Poi calcolerà il costo della regolarizzazione (imposte e sanzioni ridotte), instaurando un confronto con il contribuente tramite un apposito invito a comparire.
Se il costo determinato dall'Ufficio non fosse ritenuto corretto, il contribuente può proporre istanza di accertamento con adesione.
Se il contribuente non conclude una definizione con l'Ufficio, ed é decorso il termine ultimo per l'accertamento, il termine per la notificazione dell'avviso di accertamento e dell'atto di contestazione delle sanzioni sono prorogati, in deroga ai termini ordinari, per ulteriori 90 giorni.
Il pagamento delle somme
Il pagamento delle somme dovute, deve avvenire:
- in un'unica soluzione o
- in 3 rate mensili:
entro il 15° giorno antecedente alla data fissata per la comparizione, nell'ipotesi di adesione al contenuto dell'invito ex art. 5, D.Lgs. 218/1997 (con sanzioni ridotte a 1/6 del minimo, ulteriormente ridotto);
entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione ex art. 6, D.Lgs. 218/1997 (con sanzioni ridotte a 1/3);
entro il termine per la proposizione del ricorso avverso le sanzioni per il quadro RW, in caso di atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni.
La scelta viene fatta direttamente nel modello ministeriale.
Osserva - Il mancato rispetto degli importi e dei termini di pagamento comportano il venir meno degli effetti e dei benefici fiscali e penali in capo al contribuente.
Conclusione della procedura
Entro 30 giorni dall'avvenuto versamento, l'Agenzia delle Entrate comunica, all'Autorità giudiziaria competente, la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, con la conseguente non punibilità di eventuali reati di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter, D.Lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; dichiarazione infedele, omessa dichiarazione; omesso versamento di ritenute certificate, omesso versamento di Iva) e di quelli di riciclaggio ed autoriciclaggio in relazione alle attività emerse.
Osserva - Se la domanda di V.D. non si perfeziona, l'Amministrazione Finanziaria potrà notificare un avviso di accertamento o atto di contestazione delle sanzioni, in deroga alle ordinarie disposizioni in tema di decadenza, entro il 31.12 dell'anno successivo a quello di notificazione dell'avviso a comparire emesso a seguito dell'avvio della procedura.
Conti Pocket (Determinazione forfetaria)
Per le attività finanziarie non eccedenti il valore di 2 milioni di euro per esercizio fiscale (i cd. conti pocket di cui all'art. 5-quinquies, co. 8, D.L. 167/1990), è possibile, tramite opzione, determinare il quantum dovuto secondo un criterio forfetario, alternativamente al calcolo analitico.
Tale istanza può essere presentata solo nei casi in cui la media delle consistenze di tali attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni di euro.
Si calcola un rendimento finanziario nella misura del 5% del valore complessivo del patrimonio alla fine dell'anno, sul quale si applica l'aliquota del 27%.
La norma si riferisce ai soli rendimenti delle attività finanziarie i cui dossier si sono spesso chiusi in perdita o con rendimenti inferiori al 5%.
Anche qua la scelta viene effettuata nel modello.
Benefici della collaborazione volontaria
Il perfezionamento della procedura genera effetti premiali sul piano
sanzionatorio penale - tributario e su quello
amministrativo - tributario.
Relativamente agli aspetti penali, il buon esito esclude la punibilità per i seguenti delitti:
- dichiarazione fraudolenta, tramite uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici, dichiarazione infedele ed omessa dichiarazione;
- omesso versamento di ritenute certificate e di Iva;
- riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, commessi in relazione ai delitti di cui ai punti precedenti;
- “autoriciclaggio”, introdotto dalla legge in esame.
Dal punto di vista amministrativo vi è:
la determinazione delle sanzioni pecuniarie in misura ridotta rispetto a quelle ordinariamente applicabili.
In particolare, le sanzioni per la mancata o errata compilazione del quadro RW (ordinariamente nella misura che va dal 3% al 15% dell'ammontare degli importi non dichiarati, che diviene doppia - dal 6% (5% fino al 2007) al 30% - qualora gli investimenti e le attività estere siano detenuti in Stati o territori a fiscalità privilegiata) sono ridotte:
di un quarto del minimo edittale (2,25% o 4,5%, a seconda che gli investimenti e le attività non dichiarate siano detenuti in Stati collaborativi o in Stati a fiscalità privilegiata);
in misura pari alla metà del minimo edittale (1,5% o 3%) qualora ricorra una delle seguenti situazioni:
- le attività vengono trasferite in paesi che consentono un effettivo scambio di informazioni (Italia, Stati Ue o aderenti al SEE);
- le attività erano detenute in uno dei sopraccitati Paesi;
- l'autore delle violazioni rilascia all'intermediario finanziario estero, presso cui le attività sono detenute, autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di V.D.
Definizione agevolata delle sanzioni
In caso di definizione agevolata delle sanzioni, queste vengono ulteriormente ridotte a un terzo (le sanzioni potranno andare da un minimo di 0,5% ad un massimo di 1,5%).
Lo stesso avviene per le altre sanzioni (es. infedele dichiarazione); anche in tale ipotesi è prevista l'applicazione di sanzioni pari al minimo edittale ridotto di un quarto.
Attività e investimenti esteri di natura finanziaria in Paesi black list
Nel caso di attività detenute o costituite in paesi Black list in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale, la V.D. prevede un particolare trattamento.
Ai soli fini della procedura, non si applicherà il raddoppio delle sanzioni di cui all’articolo 12, comma 2, secondo periodo, del Dl 78/2009, nel caso in cui le attività si trovino o siano state detenute in Stati che hanno stipulato (o che stipuleranno con l’Italia entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge) accordi che consentono un effettivo scambio di informazioni.
Si potrà anche evitare il raddoppio dei termini per la determinazione dei periodi d’imposta accertabili (ai fini delle imposte dirette e dell’Iva), disposto dal comma 2-bis dell’articolo 12 del Dl 78/2009.
Ulteriore condizione congiunta (affinché l’esclusione del raddoppio dei termini sia efficace), oltre a quella della stipula dell’accordo da parte del paese black list per lo scambio di informazioni fiscali, é che il contribuente che intende mantenere o trasferire le attività oggetto di collaborazione volontaria in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato o che intende trasferirle, successivamente alla presentazione della richiesta, presso un intermediario localizzato fuori dall’Italia o da uno degli Stati membri della Ue o aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo, dovrà inviare all’intermediario estero un’apposita autorizzazione a collaborare, da allegare in copia all’istanza di collaborazione.
La V.D. “Nazionale”
Una interessante novità prevista dalla legge è relativa all’ampliamento dell’ambito soggettivo e oggettivo della collaborazione volontaria, rispetto alla versione precedente.
In particolare viene stabilito che fino al 30 settembre 2015, possono avvalersi del meccanismo di collaborazione anche:
- i contribuenti diversi da quelli destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale (società di persone, di capitali, società cooperative ed enti commerciali);
- i contribuenti che, seppur obbligati dal punto di vista soggettivo ad adempiere alle norme sul monitoraggio, non abbiano compiuto alcuna violazione in tal senso.
Tali soggetti potranno sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle sostitutive, dell’Irap e dell’Iva, nonché quelle relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta, commesse fino al 30 settembre 2014.
A tale procedura si applicano interamente le disposizioni sulla procedura di emersione dei capitali esteri, relativamente a:
- cause ostative;
- effetti premiali in ambito penale-tributario;
- riduzione delle sanzioni.
______________
1 Che allocano risorse finanziarie nei Paesi a tassazione ridotta o nulla dei redditi da capitale
2 Costituisce causa ostativa la formale conoscenza, da parte del contribuente, di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di
qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle attività
oggetto di collaborazione volontaria.
3 Il modello è attualmente disponibile in Bozza sul sito dell’Agenzia dell’Entrate.
4 Con una circolare del 9 gennaio 2015 il dipartimento del tesoro ha chiarito che la V.D. non incide sugli adempimenti antiriciclaggio, che
pertanto devono essere sempre applicati. In merito si segnala che i Commercialisti hanno chiesto al Ministro dell’Economia un intervento
normativo che esoneri gli stessi dagli obblighi di segnalazione ai fini dell’antiriciclaggio, in quanto l’attività di assistenza per la Voluntary
Disclosure risulta essere assai rischiosa.